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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37908/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un'associazione sportiva dilettantistica impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto la sua natura di associazione sportiva dilettantistica e aveva recuperato a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. In primo e secondo grado la pretesa erariale era stata sostanzialmente confermata, anche con negazione della deducibilità di alcuni costi che la contribuente assumeva documentati. Con il ricorso per cassazione la contribuente articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si fosse espressa sulla deducibilità dei costi; 2) violazione delle norme fiscali sostanziali e dell'art. 53 Cost., per avere la CTR negato la deduzione dei costi solo perché non risultanti dalla contabilità, senza considerare che la contribuente non teneva contabilità d'impresa in quanto si riteneva ASD; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR non avrebbe spiegato il mancato riconoscimento dei costi documentati.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque preso posizione sulla questione dei costi, affermando che essi non avevano trovato riscontro nella contabilità dell'associazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che, una volta riqualificata la contribuente come soggetto esercente attività d'impresa, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare i costi documentati emersi in giudizio e spiegare perché non fossero riconoscibili, verificandone inerenza e requisiti di legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito della deducibilità dei costi secondo i principi indicati. Il giudizio di legittimità si è dunque concluso con accoglimento parziale del ricorso e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre l'omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la CTR aveva comunque affrontato il tema del riconoscimento dei costi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come vizio denunciabile per nullità della sentenza o del procedimento.

  • artt. 75, 81 e 109 TUIR

    richiamati per affermare che, nella determinazione del reddito d'impresa, devono essere riconosciuti i costi deducibili se provati e inerenti.

  • art. 53 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale che impone di assoggettare a imposta il reddito netto e non il profitto lordo.

  • artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati in relazione ai metodi di accertamento e alla necessità di tener conto dei costi emersi, specie nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    indicato come base dell'accertamento operato nel caso concreto; in tale ipotesi, se i costi sono documentati, devono essere valutati dal giudice.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per distinguere l'accertamento induttivo puro, nel quale l'Ufficio può riconoscere forfettariamente una quota di costi, dall'accertamento analitico o analitico-presuntivo.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, quando il contribuente documenti costi riferibili ai maggiori ricavi o compensi contestati, il giudice deve considerarli nella ricostruzione del reddito imponibile, salvo verificare i requisiti di legge, in particolare l'inerenza.
  • Il reddito d'impresa deve essere determinato secondo il criterio del netto: non è conforme all'art. 53 Cost. tassare il profitto lordo ignorando i costi effettivamente sostenuti e provati.
  • Nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo, l'onere di provare l'esistenza dei costi deducibili grava sul contribuente; una volta assolto tale onere con idonea documentazione, l'Ufficio e il giudice devono valutarli, senza ridurli a un riconoscimento forfettario o negarli apoditticamente.
  • La motivazione è solo apparente quando il giudice si limita a richiamare il mancato riscontro in contabilità senza spiegare perché la documentazione prodotta non consenta di riconoscere i costi e di verificarne i requisiti fiscali.
  • La deduzione forfettaria dei costi da parte dell'Amministrazione è concepibile solo nell'accertamento induttivo puro; negli accertamenti analitici o analitico-presuntivi il riconoscimento dei costi documentati deve avvenire sulla base della prova offerta dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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