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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 33311 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di pagamento relativo ad accise e sanzioni sull'alcol detenuto in regime di sospensione d'imposta. Durante una verifica, una parte dell'alcol etilico risultava mancante e un'altra parte era stata sostituita con alcol di diversa origine, proveniente dalla distillazione di prodotti diversi dall'uva. La ricorrente sosteneva che vi fosse soltanto una differenza qualitativa, non un ammanco quantitativo, e contestava sia la presunzione di immissione al consumo sia la valutazione delle analisi chimiche, delle dichiarazioni dei dipendenti e degli altri provvedimenti giudiziari. Contestava inoltre l'introduzione tardiva di alcune deduzioni e le modalità di campionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sostituzione dell'alcol di origine uvica con altro prodotto costituisse un ammanco del prodotto originariamente detenuto e facesse operare la presunzione legale di immissione al consumo prevista dal Testo unico delle accise. I motivi relativi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove sono stati dichiarati inammissibili, anche perché le sentenze di primo e secondo grado erano conformi, e comunque infondati, non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in una nuova valutazione del merito. Le ulteriori censure sono state ritenute inammissibili o assorbite. La società è stata condannata al pagamento di 40.000 euro di spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato. Il fallimento sopravvenuto della società non ha comportato l'interruzione del processo di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 504 del 1995, Testo unico delle accise, artt. 2 e 43

    È considerato immesso al consumo l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa in misura superiore a quella consentita.

    La sostituzione del prodotto soggetto a imposta con un prodotto diverso equivale alla mancata reperibilità del prodotto originario e costituisce ammanco. Da tale ammanco opera la presunzione legale di immissione al consumo, senza necessità di ricorrere alla presunzione semplice dell'art. 2729 c.c.

  • Codice civile, art. 2729

    La norma sulle presunzioni semplici non trova applicazione quando l'immissione al consumo deriva direttamente dalla presunzione legale prevista dalla disciplina delle accise.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter, commi 4 e 5

    In presenza di una doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è soggetto a inammissibilità se il ricorrente non dimostra che le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dai giudici di merito; è censurabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo realmente trascurato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Nel processo tributario non possono essere introdotte in appello domande o questioni nuove, salvo i limiti previsti dalla legge. Le deduzioni tecniche o fattuali non tempestivamente proposte possono quindi essere dichiarate inammissibili.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime delle accise, se il prodotto soggetto a imposta non viene rinvenuto nel deposito e risulta sostituito con un prodotto diverso, la situazione può essere qualificata come ammanco e può attivare la presunzione legale di immissione al consumo.
  • Una volta operante la presunzione legale, spetta al depositario fornire elementi concreti e documentati per dimostrare che non vi è stata immissione al consumo o che l'ammanco è giustificato da cause ammesse dalla normativa.
  • In cassazione non è normalmente possibile contestare la ricostruzione del fatto o chiedere una nuova valutazione di analisi, dichiarazioni e documenti: occorre dimostrare un effettivo omesso esame di un fatto decisivo o una violazione giuridica specifica.
  • Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi, le censure sull'omesso esame dei fatti diventano particolarmente difficili da proporre e devono evidenziare una concreta diversità delle motivazioni.
  • Le contestazioni sulle modalità di campionamento, sulle analisi e sulle circostanze tecniche devono essere formulate tempestivamente nel giudizio di merito; dedurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
  • Il fallimento della società ricorrente, sopravvenuto durante il giudizio di cassazione, non determina necessariamente l'interruzione del processo, poiché il giudizio di legittimità è regolato dall'impulso d'ufficio.

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