Sentenza del 17/12/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Atto di recupero del credito d'imposta - Compensazione - Accollo del debito d'imposta altrui
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto di recupero del credito d’imposta è stato ritenuto fondato, poiché la compensazione eseguita dall’accollante non poteva estinguere il debito tributario dell’altro contribuente. L’accollo è stato considerato non operativo in assenza della disciplina attuativa e comunque inidoneo a produrre una compensazione tra posizioni soggettive diverse. Il debito è rimasto imputato al contribuente originario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della compensazione effettuata dall’accollante mediante propri crediti fiscali per estinguere il debito d’imposta di un altro contribuente. La sentenza ha ritenuto che l’accollo del debito tributario altrui non producesse effetti operativi e legittimi in assenza della disciplina regolamentare prevista per la sua attuazione. Inoltre, la compensazione è ammissibile soltanto tra debiti e crediti riferibili ai medesimi soggetti e non può collegare posizioni fiscali appartenenti a soggetti diversi. L’accollo, in ogni caso, non determina la liberazione del contribuente originario.
Norme richiamate
Disciplina dell’accollo del debito d’imposta altrui
L’accollo di un debito tributario altrui non è operativo e legittimo in assenza delle necessarie disposizioni regolamentari di attuazione; inoltre, non libera il contribuente originario dal debito.
Disciplina della compensazione tributaria
La compensazione può produrre effetti soltanto tra crediti e debiti facenti capo ai medesimi soggetti. Non è consentito utilizzare il credito di un soggetto per estinguere il debito fiscale di un soggetto diverso, salvo specifica base normativa.
Massime di principio
- L’utilizzo di crediti fiscali propri per pagare, tramite compensazione, debiti tributari di terzi non è valido se manca una specifica disciplina normativa o regolamentare che lo autorizzi.
- L’accollo civilistico non è di per sé sufficiente a trasferire o estinguere un debito tributario nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
- La compensazione tributaria richiede normalmente la coincidenza tra il titolare del credito e il soggetto obbligato al pagamento del debito.
- Anche quando l’accollo sia ammesso, il contribuente originario resta obbligato verso l’Erario salvo espressa previsione di liberazione.
- In presenza di un atto di recupero fondato su una compensazione tra posizioni fiscali di soggetti diversi, occorre verificare l’esistenza di una norma specifica che autorizzi tale operazione.
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