Sentenza del 17/12/2019 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Asti
Effetto di richiesta di concordato preventivo su cartelle di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della prima domanda di accesso al concordato preventivo, dichiarata inammissibile dal tribunale per violazione dell'art. 161 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulle successive azioni di riscossione. In particolare, si doveva stabilire se la data della prima domanda, poi non accolta, impedisse o limitasse la notifica delle cartelle di pagamento e il recupero di somme erariali, comprese sanzioni e interessi, ai sensi dell'art. 168 della Legge fallimentare.
La decisione
È stato ritenuto che, quando la prima domanda di concordato preventivo non si conclude positivamente perché dichiarata inammissibile, essa non costituisce la data rilevante ai fini degli effetti protettivi del concordato. La data di riferimento è invece quella della successiva domanda di ammissione validamente proposta. Di conseguenza, le cartelle di pagamento notificate prima della seconda domanda sono legittime e non sono soggette ai limiti previsti dall'art. 168 della Legge fallimentare in materia di azioni esecutive e cautelari, sanzioni e interessi.
Norme richiamate
Art. 161 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
La prima domanda di concordato, dichiarata inammissibile per violazione dei requisiti previsti dalla norma, non produce gli effetti protettivi propri di una domanda validamente ammessa o procedibile.
Art. 168 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
Il divieto o la limitazione delle azioni esecutive e cautelari e gli effetti relativi a sanzioni e interessi operano con riferimento alla domanda di concordato che costituisce effettivamente il presupposto della procedura, non a una precedente domanda dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Una domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile non produce normalmente gli effetti protettivi della procedura e non può essere utilizzata per retrodatare il blocco delle azioni esecutive o cautelari.
- Ai fini della riscossione tributaria, occorre individuare la prima domanda di concordato validamente proposta e procedibile; le notifiche effettuate prima di tale data restano, in linea generale, efficaci.
- La protezione concordataria non si estende automaticamente a periodi anteriori alla domanda rilevante e non determina di per sé l'inesigibilità delle cartelle già notificate, né elimina sanzioni e interessi maturati prima di tale momento.
- La verifica deve essere effettuata caso per caso, considerando il contenuto dei provvedimenti del tribunale, la validità della domanda e la data esatta di notifica delle cartelle o di avvio delle azioni cautelari ed esecutive.
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