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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 670 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato tre atti di contestazione di sanzioni doganali relativi all'anno 2011, per complessivi importi iniziali di circa 4.649,01 euro, 30.866,37 euro e 104.974,27 euro. Deduceva, tra l'altro, che le sanzioni erano state irrogate successivamente agli avvisi di rettifica definiti per adesione e in violazione dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, nonché degli artt. 303 del T.U.L.D., 12, comma 5, e 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997. La Commissione Provinciale aveva accolto i ricorsi ritenendo fondata la violazione dell'art. 17. In appello, l'Ufficio ha sostenuto che tale censura era stata formulata per la prima volta nelle memorie illustrative e quindi tardivamente, in violazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo inammissibile perché tardiva la censura relativa alla violazione dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997. Secondo il Collegio, l'introduzione di tale motivo nelle memorie integrative costituiva una mutatio libelli, poiché introduceva una causa petendi nuova e un nuovo tema di indagine non contenuto nel ricorso introduttivo. Tuttavia, esaminando gli ulteriori motivi tempestivamente riproposti, la Commissione ha ridotto le sanzioni applicando il cumulo giuridico previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 e valorizzando la collaborazione della contribuente, l'assenza di condotte elusive e il pagamento dei tributi. La sanzione complessiva è stata rideterminata in 15.745,00 euro. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in 3.000,00 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992

    Non riportata testualmente nella sentenza.

    Nel processo tributario, i motivi di ricorso devono essere indicati nell'atto introduttivo. Le memorie successive possono precisare o illustrare le censure già formulate, ma non possono introdurre motivi nuovi, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.

  • Art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997

    Non riportata testualmente nella sentenza.

    Quando le sanzioni sono collegate al tributo accertato, l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere emesso contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica. Nel caso concreto, la censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta astrattamente fondata, ma inammissibile perché proposta tardivamente.

  • Art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997

    Non riportata testualmente nella sentenza.

    In presenza di più violazioni della stessa indole, consente di applicare il cumulo giuridico, irrogando la sanzione più grave aumentata della metà, invece della somma aritmetica delle singole sanzioni.

  • Art. 303 del T.U.L.D., D.P.R. n. 43/1973

    Non riportata testualmente nella sentenza.

    È la disposizione sanzionatoria doganale richiamata in relazione alle irregolarità contestate sulle merci importate. La sentenza non ne esclude l'applicazione, ma ridetermina l'importo complessivo della sanzione mediante il cumulo giuridico.

  • Art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997

    Non riportata testualmente nella sentenza.

    È stato richiamato dalla contribuente tra i motivi di impugnazione, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • Art. 96 c.p.c.

    Non riportata testualmente nella sentenza.

    La richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata non è stata accolta; la sentenza ha invece disposto la condanna alle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, tutti i motivi di illegittimità devono essere formulati chiaramente nel ricorso introduttivo. Una memoria successiva non può introdurre una nuova causa petendi o un autonomo motivo di annullamento.
  • La distinzione tra una censura procedurale autonoma e una semplice argomentazione a sostegno di un'altra domanda, come quella risarcitoria, è decisiva: una deduzione usata inizialmente solo per il risarcimento non può essere trasformata successivamente in un motivo autonomo di annullamento dell'atto.
  • La violazione di una formalità procedurale può essere fondata nel merito, ma risultare comunque inutilizzabile se dedotta tardivamente. La tempestività processuale è quindi distinta dalla fondatezza sostanziale.
  • Quando sono contestate più violazioni della stessa indole, il contribuente può chiedere l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, normalmente più favorevole della somma delle singole sanzioni.
  • La collaborazione del contribuente, l'assenza di comportamenti elusivi e il pagamento dei tributi possono incidere sulla quantificazione finale delle sanzioni, anche quando gli atti non vengono integralmente annullati.
  • La riproposizione in appello dei motivi assorbiti in primo grado deve essere sufficientemente chiara: una riproposizione sintetica può essere ritenuta sufficiente se consente al giudice di identificare la censura e alla controparte di difendersi.

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