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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2010 e 2012, riguardanti IVA, IRAP e IRES. L'Ufficio contestava la deducibilità di costi e la detraibilità dell'IVA relativi a prestazioni pubblicitarie ritenute oggettivamente inesistenti, sostenendo che la contabilità regolare e la documentazione fotografica non fossero sufficienti a dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni. La società ha difeso la genuinità delle sponsorizzazioni automobilistiche e dei relativi costi, producendo fotografie, materiale promozionale, articoli di stampa e una dichiarazione del soggetto coinvolto nell'organizzazione delle sponsorizzazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando sostanzialmente la decisione favorevole alla società contribuente. Ha ritenuto non sufficientemente fondate le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione, osservando che gli elementi riferiti alla società emittente delle fatture, come l'assenza di mezzi propri, l'omessa contabilità o il mancato versamento delle imposte, non dimostravano automaticamente l'inesistenza delle prestazioni rese alla contribuente. La documentazione prodotta dalla società è stata considerata idonea a comprovare l'effettività delle attività pubblicitarie. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 2727 del codice civile

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione finanziaria devono fondarsi su elementi logicamente idonei a dimostrare il fatto contestato. Circostanze relative all'irregolarità o all'inadempimento del fornitore non sono, da sole, sufficienti a provare l'inesistenza delle operazioni effettuate nei confronti del cliente.

  • Articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

    La disposizione è stata richiamata dalla società in relazione alla richiesta di liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi, ma la Commissione ha comunque compensato le spese di giudizio.

  • Decreto ministeriale 55/2014

    È stato richiamato dalla società per la determinazione dei compensi professionali richiesti in caso di rifusione delle spese, richiesta che non è stata accolta poiché le spese sono state compensate.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva di un'operazione, deve fornire elementi presuntivi concreti, gravi, precisi e coerenti; non è sufficiente richiamare automaticamente le irregolarità fiscali o contabili del fornitore.
  • La regolarità formale della contabilità, da sola, non prova l'effettività dell'operazione, ma può assumere rilievo se accompagnata da documentazione concreta come fotografie, contratti, materiali promozionali, articoli di stampa, prove di consegna o altri elementi che dimostrino la prestazione.
  • Il contribuente deve collaborare fornendo una prova positiva dell'effettiva esecuzione del servizio e della sua riferibilità all'attività d'impresa, soprattutto quando l'Ufficio abbia già fornito elementi presuntivi a sostegno della contestazione.
  • Le anomalie del fornitore, quali mancata presentazione delle dichiarazioni, omessi versamenti, assenza di struttura organizzativa o dichiarazioni negative dei soggetti coinvolti, non determinano automaticamente l'inesistenza della prestazione per il cliente: devono essere valutate insieme agli altri elementi del caso.
  • Per i costi pubblicitari o di sponsorizzazione è opportuno conservare una documentazione dettagliata: contratto, fatture con causale specifica, fotografie dei mezzi o degli eventi, prove della visibilità del marchio, rassegna stampa, corrispondenza commerciale e dimostrazione della coerenza economica dell'investimento con l'attività esercitata.

Testo integrale

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