Sentenza del 17/12/2019 n. 564 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Presupposti d'imposta IRAP - Attività di lavoro autonomo - Utilizzo di lavoro altrui - Impiego di beni strumentali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2012, 2014, 2015 e 2016, sostenendo che la propria attività non fosse autonomamente organizzata. L'attività era svolta personalmente, senza una struttura organizzativa significativa, senza dipendenti rilevanti o collaboratori stabili e con beni strumentali ordinari e indispensabili. L'Ufficio ha impugnato la decisione di primo grado, sostenendo la sussistenza del presupposto impositivo e lamentando anche l'omessa pronuncia sulla somma di euro 5.925,59 versata per l'anno 2015 a seguito di comunicazione di irregolarità.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Ufficio e ha confermato il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2014, 2015 e 2016, oltre agli accessori di legge. Per il 2012 era stata dichiarata la decadenza dal diritto al rimborso. Il giudice ha ritenuto che le spese per lavoro dipendente, compensi a terzi, immobili e beni strumentali fossero contenute rispetto ai volumi d'affari e non dimostrassero l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma capace di generare valore aggiunto ulteriore rispetto all'attività personale del professionista. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Articoli 2, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 446/1997
L'IRAP è dovuta per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni oppure alla prestazione di servizi. Per il lavoratore autonomo non è sufficiente l'esercizio abituale della professione: occorre dimostrare un'autonoma organizzazione, caratterizzata dall'impiego non marginale di capitale o lavoro altrui.
Sentenza della Corte costituzionale in materia di IRAP
L'IRAP [...] colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.
L'imposta colpisce una ricchezza ulteriore rispetto al reddito personale del professionista. Se il risultato economico deriva esclusivamente dall'attività intellettuale e dall'auto-organizzazione del lavoratore autonomo, manca il presupposto dell'IRAP.
D.Lgs. 137/1998
La disciplina richiede che l'attività professionale sia autonomamente organizzata per poter essere assoggettata a IRAP, valorizzando l'esistenza di una struttura esterna fondata sulla combinazione di capitale e lavoro altrui.
Massime di principio
- Per un professionista, l'IRAP non è automaticamente dovuta solo perché l'attività è abituale o produce ricavi elevati: occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'autonoma organizzazione può risultare dall'impiego non occasionale di dipendenti o collaboratori e dall'utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione.
- Lavoro di segreteria, collaborazioni occasionali e beni ordinari come computer, telefoni, mobili d'ufficio e autovettura non determinano necessariamente l'assoggettamento a IRAP, soprattutto se hanno incidenza marginale rispetto ai ricavi.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, esaminando la concreta modalità di esercizio dell'attività e i dati dichiarati, in particolare i costi indicati nel quadro RE della dichiarazione.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire elementi documentali idonei a dimostrare l'assenza di una struttura organizzativa autonoma; la mera esistenza di spese professionali o di una pluralità di atti economici non è sufficiente a provare il presupposto IRAP.
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