Cassazione Penale, Sentenza n. 4926/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 30/04/2024 che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e reati connessi, con contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p.. Il ricorrente ha dedotto undici motivi, tra cui: vizio di motivazione rispetto al ruolo verticistico a lui attribuito; carenza di riscontri circa la reale disponibilità della sostanza (assenza di sequestri); contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni utilizzate come base del giudizio di gravità indiziaria; insufficienza di elementi per l'aggravante 416-bis; e vizi in punto di sussistenza, proporzionalità e adeguatezza delle esigenze cautelari (tenuto conto della detenzione già in corso per altra causa, del tempo trascorso e del cd. "tempo silente").
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto carente la struttura argomentativa del ricorso (mancanza di specificità e di critica mirata all'ordinanza impugnata) e, comunque, ha escluso i vari motivi: molti sono non consentiti in sede di legittimità perché rimessi alla valutazione di fatto del giudice di merito (interpretazione delle intercettazioni), altri mancano di interesse concreto (p.es. la contestazione del ruolo verticistico e della aggravante non inciderebbe sulla misura), e gli ultimi sono generici e non hanno confutato la motivazione sulle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva fatto riferimento alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., alla reiterazione dei reati, al collegamento con le cosche locali, ai precedenti e alla pendenza di altro procedimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, adeguatamente interpretate dal giudice di merito, possano costituire base indiziaria sufficiente anche in assenza di sequestro immediato della sostanza
codice penale, art. 416-bis, comma 1
Aggravante collegata all'agevolazione di associazioni mafiose; la decisione segnala che l'applicazione di tale aggravante richiede elementi indiziari idonei a dimostrare consapevolezza e volontà di favorire l'associazione, ma nel caso di specie il ricorso non ha dimostrato l'insussistenza di tali elementi né tale censura era idonea a rendere ammissibile il ricorso
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie: il Tribunale ha fatto applicazione della presunzione, valutando assieme reiterazione, collegamenti mafiosi, precedenti e pendenza di altri procedimenti per giustificare la custodia
disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria in caso di dichiarazione di inammissibilità
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000 (giurisprudenza)
Principio utilizzato per motivare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, confermando che la sola inammissibilità non esclude automaticamente l'addebito a titolo di condanna pecuniaria se il ricorso non è stato proposto senza colpa
Massime di principio
- In sede di Cassazione molte questioni inerenti l'interpretazione di intercettazioni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e, se logiche e ancorate alle massime di esperienza, sono generalmente non sindacabili per via di legittimità
- L'assenza di sequestro della sostanza non impedisce in sé che conversazioni intercettate contenenti riferimenti a prezzo, qualità e quantità costituiscano grave indizio ai fini della misura cautelare
- Per censurare efficacemente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. è necessario indicare specifici elementi probatori o errori di valutazione nei motivi, non limitarsi a generiche contrapposizioni
- I ricorsi per cassazione devono rispettare il requisito di specificità: occorre contestare in modo argomentato le ragioni poste a fondamento dei punti della decisione; altrimenti si rischia l'inammissibilità per carenza di chiarezza o interesse
- La presunzione di necessità della misura cautelare prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. può essere efficacemente utilizzata dal giudice di merito quando ricorrono elementi quali reiterazione del reato, collegamenti mafiosi, precedenti e pendenza di procedimenti: per superarla serve dimostrare concretamente l'assenza di tali presupposti
- Gli argomenti sul cd. "tempo silente" o sulla detenzione contemporanea in altro procedimento richiedono prove e argomentazioni specifiche che mostrino l'inefficacia o l'eccessività della custodia attuale; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
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