Cassazione Penale, Sentenza n. 4804/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere relativa a plurimi episodi di spaccio e ad una tentata estorsione. Il ricorrente deduceva: vizi di violazione di legge e motivazione riguardo al riconoscimento fotografico (capo 239) lamentando omissione verifica modalità di riconoscimento e mancata allegazione dell'album fotografico; mancata considerazione del regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico a suo carico; carenze motivazionali sui capi 319, 320, 378 e 379 in relazione a presunta parentela con un complice, ai luoghi di cessione, alla paternità degli acquisti da "Pierino" e alla mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 nonché alla scelta della misura cautelare più grave.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e prive di specifiche deduzioni probatorie tali da inficiare la motivazione: il riconoscimento fotografico è stato valutato affidabile alla luce delle dichiarazioni dell'acquirente e di elementi di riscontro (utenza mobile); la circostanza del braccialetto elettronico non era adeguatamente allegata e provata; le obiezioni riguardo a parentela, luoghi e identificazione di "Pierino" non hanno indicato in che modo l'omissione inciderebbe sulla compattezza logica della decisione; la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 è stata giustificata con la valutazione complessiva degli indici di organizzazione della detenzione e non sindacabile in questa sede. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata), oltre all'onere delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto legittima la mancata riqualificazione perché il Tribunale ha compiuto una valutazione complessiva degli indici sintomatici di una stabile e organizzata detenzione, giudizio di merito non sindacabile in cassazione salvo elementi decisivi omessi.
Codice di procedura penale art. 616
Applicato per attribuire al ricorrente l'onere delle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per motivare il criterio equitativo del versamento alla Cassa delle Ammende.
Cassazione, Sez. 6 n. 17103/2018 (giurisprudenza)
Principio richiamato: il riconoscimento fotografico può avere valore probatorio se effettuato con assoluta certezza, privo di intenti calunniatori e corroborato da elementi di riscontro; la sua rilevanza dipende dall'attendibilità del dichiarante.
Massime di principio
- Censure generiche sulla mancata motivazione o su presunte omissioni devono indicare con precisione in che modo l'omissione incide sulla compattezza logica della decisione; altrimenti risultano inammissibili.
- Contestare un riconoscimento fotografico richiede allegazioni specifiche e circostanziate che dimostrino l'attendibilità viziata; la sola asserzione generica non basta.
- Dichiarazioni difensive o fatti non allegati e non provati (es. esistenza e funzionamento di un braccialetto elettronico) non vengono valorizzati in cassazione se non risultano dagli atti o dall'istruttoria.
- La richiesta di riqualificazione dell'ipotesi di reato ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 comma 5 implica una valutazione complessiva degli indici di tenuità: se il giudice di merito ritiene sussistenti indici di attività organizzata, tale apprezzamento difficilmente è sindacabile in cassazione se non per vizi logico-giuridici evidenti.
- Le impugnazioni che si risolvono in una mera rivalutazione del merito probatorio sono inammissibili in Cassazione; occorre dimostrare errori di diritto o gravi vizi motivazionali.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, nelle ipotesi previste e secondo la giurisprudenza costituzionale, a versare somme alla Cassa delle Ammende salvo prova di assenza di colpa grave.
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