Cassazione Penale, Sentenza n. 4808/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 186, commi 2 e 7, d.lgs. n. 285/1992 (sinistro e rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico) per vizi multipli: omessa sospensione del procedimento con messa alla prova; travisamento e insufficiente valutazione delle prove in ordine all'identificazione della conducente e alla localizzazione del veicolo; utilizzazione della deposizione del teste basata su riprese video non acquisite in processo e mancata messa a disposizione delle immagini; carenza di motivazione rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, alla sostituzione o conversione della pena, alla concessione della sospensione condizionale e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; e contestazione della misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte infondato rigettando i capi volti a censurare la mancata sospensione con messa alla prova, la qualificazione probatoria e l'identificazione della conducente nonché le critiche sulla motivazione rispetto alle attenuanti e alla misura della pena principale. I giudici hanno ritenuto legittimo il ragionamento del Tribunale e della Corte d'appello, con particolare richiamo alla rilevanza del precedente penale del 2015 e alla ammissibilita della deposizione dell'agente che ha riferito il contenuto delle immagini di videosorveglianza. Tuttavia la Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento a un aspetto specifico: ha annullato la parte di sentenza relativa alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per carenza di motivazione conforme ai parametri di legge (art. 218, co. 2, cod. strada) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio solo su questo punto.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. n. 285/1992
Norma sostanziale contestata: la condanna riguarda la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi all'accertamento. Usata come fondamento dell'imputazione a carico della ricorrente.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come parametro generale per la valutazione della prognosi favorevole ai fini della messa alla prova. La Corte precisa che l'impossibilita di formulare una prognosi favorevole impedisce il beneficio indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento.
art. 218, co. 2, cod. strada
il periodo di sospensione, nei limiti minimo e massimo, e determinato in relazione all'entita del danno apportato, alla gravita della violazione commessa, nonche al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare
Impiego obbligatorio dei parametri indicati per la graduazione della durata della sospensione della patente. La carenza di motivazione su questi criteri ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio.
art. 222 cod. strada
Norma che prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte sottolinea l'autonomia motivazionale tra sanzione penale e sanzione amministrativa accessoria.
art. 195, co. 4, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dell'utilizzabilita delle riprese video e delle deposizioni degli agenti sul loro contenuto. La Corte conferma che la deposizione degli agenti sul contenuto di immagini non e vietata dalla norma e puo essere utilizzata quando la prova tecnica non sia disponibile per problemi sopravvenuti.
artt. 526, 191, 192, 213 cod. proc. pen.
Articoli invocati dalla difesa per contestare la valutazione probatoria e l'eventuale inutilizzabilita di elementi; la Corte li ha ritenuti non violati alla luce della specifica situazione processuale e della deposizione ritenuta attendibile.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che riguarda il motivo di ricorso per insufficiente motivazione. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati la maggior parte dei rilievi, salvo la lacuna motivazionale specifica sulla durata della sospensione della patente.
Massime di principio
- La richiesta di sospensione del processo per messa alla prova puo essere respinta per impossibilita di formulare una prognosi favorevole sulla capacita dell'imputato ad astenersi da future condotte delittuose; in tale ipotesi il giudice non e obbligato a valutare il programma di trattamento prima di rigettare la domanda.
- Un precedente penale specifico puo essere legittimamente valorizzato dal giudice come elemento negativo nella stima della prognosi e nella valutazione dell'eventuale concessione di benefici (attenuanti, sospensione condizionale, conversioni di pena).
- La deposizione degli ufficiali o agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese puo essere utilizzata anche quando il supporto tecnico non sia acquisito o sia danneggiato, purché la deposizione non sia vietata dalla legge e la sua attendibilita sia valutata nel complesso probatorio.
- Il giudice di merito non e tenuto a replicare punto per punto ogni deduzione difensiva; e sufficiente indicare e motivare gli elementi di preponderante rilevanza che ostano al riconoscimento di attenuanti o benefici.
- La determinazione della durata di una sanzione amministrativa accessoria come la sospensione della patente va motivata con riferimento specifico ai parametri dell'art. 218, co. 2, cod. strada (entita del danno, gravita della violazione, pericolo di ulteriore circolazione); la mancanza di motivazione consistente su questi criteri comporta l'annullamento e il rinvio.
- La motivazione del giudice di appello puo integrarsi con quella del primo grado formando un corpo argomentativo unitario quando i giudici di secondo grado analizzino omogeneamente gli elementi di prova e rispondano alle censure in modo coerente con la decisione di primo grado.
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