Cassazione Penale, Sentenza n. 4802/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cecchini era stato imputato per omissione di predisposizione del DVR (art. 17 d.lgs. 81/2008) e per non aver designato e informato i lavoratori sulle misure di sicurezza (art. 43 e art. 55 d.lgs. 81/2008) in qualità di socio al 50% della società Magic srl. Il ricorso denunciava il vizio di motivazione del Tribunale che, pur avendo la difesa chiesto l'assoluzione per non avere commesso il fatto (sostenendo che il socio non fosse qualificabile come datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 lett. b) d.lgs. 81/2008), aveva limitato la decisione a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione senza valutare l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. e la possibilità di pronunciare l'assoluzione ai sensi del comma 2 quando l'insussistenza del fatto o la mancata responsabilità emerga in modo ictu oculi dagli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, rilevando che il giudice di merito non ha valutato, neppure implicitamente, la possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2) e i relativi criteri giurisprudenziali delle Sezioni Unite. La Corte ha richiamato il principio per cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice deve comunque verificare se dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto o la non imputabilità, caso in cui è possibile pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 comma 2; in mancanza di tale evidenza, può dichiarare l'estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. 81/2008
Disciplina l'obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); nel caso si discute se la qualifica di datore di lavoro sia riconoscibile in capo al socio al 50%.
art. 43 comma 1 lett. b), c), d) e art. 55 d.lgs. 81/2008
Norme relative agli obblighi di informazione, designazione e misure a tutela dei lavoratori; contestazione penale fondata sull'omissione di tali obblighi.
art. 2 lett. b) d.lgs. 81/2008
Definizione delle figure soggettive rilevanti (es. datore di lavoro); qui rilevante per stabilire se il socio possa essere considerato datore di lavoro e quindi responsabile penalmente.
art. 129 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)
Regola la declaratoria delle cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo; comma 2 consente al giudice di assolvere se l'insussistenza del fatto o la non imputabilità emergono in modo assolutamente non contestabile dagli atti (valutazione 'ictu oculi').
art. 1 cod. pen.
Principio di legalità sostanziale richiamato nell'interpretazione dell'art. 129 come principio che giustifica l'immediata applicazione della causa di non punibilità quando emerga in modo evidente.
art. 111, comma 2 Cost.
Principio della ragionevole durata del processo, richiamato a favore della sollecita definizione del processo e come bilanciamento rispetto all'interesse dell'imputato a proseguire il processo.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 17179/2002 (Conti), n. 1021/2001 (Cremonese), n. 35490/2009 (Tettamanti)
Fissano i criteri applicativi dell'art. 129: l'art. 129 ha funzione pregiudiziale e favorisce l'imputato innocente; la pronuncia di assoluzione per estinzione è possibile solo quando l'insussistenza del fatto o la non imputabilità emergono in modo chiaro e immediatamente percepibile dagli atti (ictu oculi).
Massime di principio
- Quando in corso di processo emerge una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), il giudice deve comunque verificare se dagli atti risulti in modo chiaro e non contestabile l'insussistenza del fatto o la non imputabilità dell'imputato: solo allora è possibile dichiarare l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 comma 2.
- L'art. 129 cod. proc. pen. ha carattere pregiudiziale e può essere applicato in ogni stato e grado del processo; la sua applicazione mira sia a tutelare l'imputato innocente sia a favorire la spedita definizione del procedimento.
- Se la qualifica soggettiva rilevante (per es. la qualifica di datore di lavoro) è contestata e la sua esclusione è rilevabile in modo evidente dagli atti, il giudice dovrebbe pronunciarsi in merito e, se del caso, assolvere per non aver commesso il fatto anziché limitarsi a dichiarare l'estinzione per prescrizione.
- L'interesse dell'imputato a ottenere un proscioglimento di merito può essere soddisfatto tramite la rinuncia alla prescrizione; in mancanza di rinuncia, il giudice deve bilanciare tale interesse con l'esigenza della ragionevole durata del processo.
- La mancata valutazione espressa dell'art. 129 da parte del giudice di merito costituisce motivo di cassazione quando la difesa aveva dedotto, e gli atti consentono di verificare, l'eventuale insussistenza del fatto o la non imputabilità in modo ictu oculi.
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