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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4806/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p. In particolare, il difensore ha censurato la motivazione dell'ordinanza per omessa valutazione dei motivi contenuti in un'integrazione depositata il 6/08/2024, con la quale si richiamavano i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da un difensore non legittimato: la procura speciale rilasciata al difensore autorizzava esclusivamente la proposizione dell'istanza di revisione ex art. 630 ss. c.p.p., ma non lo investiva del potere di proporre impugnazione avverso il provvedimento di inammissibilità o di rigetto dell'istanza. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui per impugnare il provvedimento che dichiara inammissibile la revisione è necessaria una procura speciale che estenda espressamente il potere anche agli eventuali gradi successivi. È stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (non rilevando assenza di colpa nella causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p., lett. c)

    Norma che disciplina l'istanza di revisione; la Corte ha giudicato inammissibile l'istanza di revisione per ragioni procedurali connesse alla legittimazione dell'impugnante e del suo difensore.

  • art. 571, comma 3, c.p.p.

    Ricavato il principio secondo cui l'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali spetta al "difensore dell'imputato" e richiede, quando non sussista una notifica diretta al difensore, che questi sia munito di procura speciale per esercitare il potere di impugnazione.

  • art. 634, comma 2, c.p.p.

    Stabilisce che il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di revisione è notificato al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, da cui si deduce che il difensore non è destinatario della notifica e non può impugnare autonomamente senza procura speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata in punto di conseguenze economiche dell'inammissibilità; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Cost. n. 113/2011

    Richiamata dal difensore a fondamento dei motivi aggiunti; tuttavia la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito di tali principi a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 3 n. 18016/2019; Sez. 6 n. 1751/2018; Sez. 5 n. 32814/2006)

    Orientamenti confermanti il principio che per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti relativi alla revisione è richiesta procura speciale al difensore; la Corte ha dato continuità a tale orientamento.

Massime di principio

  • Per impugnare in Cassazione un provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta un'istanza di revisione è necessaria una procura speciale che conferisca espressamente al difensore il potere di proporre l'impugnazione; la procura limitata alla sola proposizione dell'istanza di revisione non basta.
  • La procura speciale ha carattere 'ontologicamente' speciale: i suoi effetti non si estendono ai gradi successivi se non è espressamente previsto.
  • La notifica del provvedimento di inammissibilità è diretta al condannato e al proponente (art. 634, comma 2 c.p.p.), pertanto il difensore non acquisisce automaticamente il diritto di impugnare se non è destinatario della notifica o non ha apposita procura.
  • In mancanza del requisito di legittimazione il ricorso è inammissibile e possono essere applicate sanzioni pecuniarie e condanne alle spese; occorre quindi curare preventivamente il mandato difensivo per coprire anche gli eventuali gradi successivi.
  • Se si intende introdurre motivi 'aggiuntivi' o integrazioni dopo l'istanza di revisione, è opportuno che la procura speciale preveda espressamente la facoltà per il difensore di proporre impugnazioni e ricorsi relativi al provvedimento che potrebbe essere adottato sulla revisione.

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