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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4803/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive. Sostiene che esiste una sentenza di proscioglimento per fatto analogo a favore di altro soggetto, che vi sono altri due procedimenti con date diverse di accertamento (uno ancora pendente con udienza fissata e l'altro concluso con decreto penale irrevocabile), e invoca il comma 8 dell'art. 669 c.p.p. chiedendo il differimento fino all'esito del giudizio pendente. Contesta inoltre la mancata motivazione sul rigetto, deduce duplicazione dell'azione penale e richiama il principio ne bis in idem per ottenere la sospensione/differimento.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che il ricorso reiterava deduzioni già risolte dal giudice dell'esecuzione e non può fondarsi su una decisione relativa a diverso soggetto e fatto. Ribadisce che la contraddittorietà di motivazione vale solo rispetto ad atti appartenenti allo stesso processo; non rileva quindi un giudicato di altra sede su altro soggetto. Il giudice ha correttamente ritenuto assente la sussistenza di "due titoli definitivi contrastanti" ex art. 669 comma 8 c.p.p. Inoltre, dato il carattere permanente e progressivo del reato edilizio e le distinte date di accertamento, i fatti risultano non coincidenti e ciò ostacola l'applicazione del ne bis in idem. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 669 c.p.p. comma 8

    La norma richiede la sussistenza di "due titoli definitivi contrastanti" per giustificare il differimento dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che tale condizione non ricorresse perché non esisteva un giudicato definitivo contrastante appartenente allo stesso processo e i provvedimenti richiamati riguardavano altri soggetti e fatti diversi

  • art. 649 c.p.p. (ne bis in idem)

    Il principio del ne bis in idem si applica solo se sussistono la stessa fattispecie e lo stesso soggetto; la Corte ha osservato che fattispecie con diverse date di accertamento e carattere progressivo/non coincidente non consentono l'automatico riconoscimento del ne bis in idem

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola la condanna alle spese del procedimento in cassazione; la Corte ha disposto che la ricorrente sostenga le spese e versi una somma alla Cassa delle Ammende

  • art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46

    Riferimento alla modifica legislativa sul vizio di motivazione: la Corte richiama che la contraddittorietà rilevante deve riferirsi ad atti appartenenti allo stesso processo e non ad atti/decisioni di altre sedi

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte per motivare la mancata applicazione di sanzioni per eventuale colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; da ciò la rideterminazione della somma equitativa a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Per ottenere il differimento dell'esecuzione di un ordine di demolizione invocando norme come l'art. 669 c.p.p., è necessario dimostrare l'esistenza di titoli definitivi contrastanti appartenenti allo stesso processo: decisioni su altri soggetti o fatti diversi sono in genere ininfluenti
  • La contraddittorietà della motivazione è rilevante solo se concerne atti e decisioni dello stesso procedimento; non può essere fondata su sentenze di altra sede relative a soggetti o fatti diversi
  • Il principio del ne bis in idem richiede identità di fatto e di soggetto; nel reato edilizio, carattere continuativo o progressivo e distinte date di accertamento possono configurare fatti non coincidenti e ostare all'applicazione del ne bis in idem
  • Se si deduce duplicazione dell'azione penale è necessario provare che il successivo procedimento è realmente coincidente e irrimediabilmente duplicativo; altrimenti il giudice può rigettare l'istanza di differimento
  • Quando il giudice nega la sospensione o il differimento, è utile che il ricorrente alleghi con specificità i collegamenti tra i procedimenti e i motivi per cui un giudicato altrui inciderebbe sul proprio caso; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e gravato di spese
  • In materia di esecuzione degli ordini di demolizione, il carattere permanente e le esecuzioni progressive dell'opera sono elementi che il giudice valuta per distinguere fatti non coincidenti

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