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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19063/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese in un giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Il giudice di merito ha rigettato la domanda accogliendo l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale, ritenendo decorso il termine di tre anni dalla conclusione della prestazione (individuata al 2 luglio 2010), e ha dichiarato inammissibili due capitoli di giuramento decisorio deferiti dal professionista: il primo perché diretto a far negare alla controparte la qualità di debitrice, quindi riguardante una valutazione giuridica e non un fatto storico; il secondo perché privo di portata decisoria e formulato in modo generico. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2956 c.c., sostenendo che la prescrizione presuntiva per i compensi dell'avvocato sarebbe norma storicamente superata e non più coerente con la realtà attuale; (2) violazione degli artt. 2736, 2937, 2956 c.c. e 233 c.p.c., contestando la ritenuta non decisorietà del secondo capitolo di prova, che a suo dire avrebbe mirato a dimostrare una rinuncia della cliente alla prescrizione; (3) violazione degli artt. 2736, 2960 c.c., 233 e 236 c.p.c., sostenendo che il primo capitolo era invece riferito a un fatto storico, cioè l'esistenza del debito, e che il giudice avrebbe dovuto riformularlo per renderlo più chiaro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva in realtà a ottenere una declaratoria di abrogazione di una norma vigente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a sindacare la valutazione di merito sulla decisorietà del capitolo di giuramento, apprezzamento riservato al giudice di merito e censurabile solo per vizi logici o giuridici non dedotti. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: il giudizio sull'ammissibilità del capitolo di giuramento è rimesso al giudice di merito; nel caso concreto la formula non investiva un fatto storico decisivo ma una valutazione giuridica/qualificazione del debito; inoltre il giudice non ha un dovere di riformulare capitoli inammissibili, potendo solo, entro limiti discrezionali, modificarne la formula per renderla più chiara. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    indicato come base del procedimento seguito dal Tribunale per la domanda di liquidazione del compenso professionale.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato per il rito sommario con cui la domanda è stata trattata in primo grado.

  • art. 2956 c.c.

    richiamato quale norma sulla prescrizione presuntiva dei compensi professionali; la censura che ne contestava l'attualità è stata ritenuta inammissibile perché volta a ottenere una sua abrogazione giudiziale.

  • art. 2736 c.c.

    richiamato in tema di giuramento decisorio e limiti di ammissibilità del relativo capitolo.

  • art. 2937 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla pretesa rinuncia alla prescrizione tramite giuramento decisorio.

  • art. 233 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale sul giuramento decisorio e sulla formulazione dei capitoli.

  • art. 236 c.p.c.

    richiamato nel motivo concernente la formulazione del capitolo di prova per giuramento.

  • art. 2960 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma senza esito favorevole, nel contestare l'inammissibilità del primo capitolo di giuramento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La censura che, formalmente prospettata come violazione di legge, miri in sostanza a provocare la disapplicazione o l'abrogazione di una norma vigente è inammissibile in sede di legittimità.
  • La valutazione sulla decisorietà e sull'ammissibilità della formula del giuramento decisorio è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici specifici.
  • Il giuramento decisorio deve avere ad oggetto un fatto storico decisivo, tale che, una volta prestato, resti al giudice solo di verificare l'an del giuramento; non è ammissibile quando investa una qualificazione giuridica o una valutazione.
  • Il giudice di merito non ha un obbligo di riformulare i capitoli di prova inammissibili; può eventualmente correggerne la formulazione solo per renderla più chiara, entro un ambito di discrezionalità non sindacabile se correttamente esercitato.
  • In tema di prescrizione presuntiva dei compensi professionali, la contestazione sulla vigenza o opportunità della norma non può essere introdotta come semplice errore interpretativo della disposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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