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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21350/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 130/2022, rilevando che la lite era stata definita in via agevolata nelle condizioni previste dalla norma per i giudizi tributari pendenti in Cassazione. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP 2004 emesso nei confronti di un contribuente sulla base dell’applicazione degli studi di settore, all’esito del contraddittorio. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo illegittime le riprese perché lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito risultante dallo studio di settore avrebbe dovuto integrare una "grave incongruenza". L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente ha resistito e, in corso di giudizio di legittimità, ha chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 l. 130/2022. La Corte ha preso atto dell’avvenuta definizione agevolata e della richiesta concorde delle parti di dichiarare l’estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 130/2022

    definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

    Consente, al ricorrere dei presupposti di legge, la definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione con estinzione del giudizio; la Corte ne ha applicato la disciplina prendendo atto della definizione agevolata intervenuta.

  • art. 5, comma 1, l. 130/2022

    controversie pendenti in Cassazione, nelle quali l’Agenzia delle Entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di merito, il cui valore non sia superiore ad Euro 100.000

    Individua i presupposti soggettivi e oggettivi per accedere alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione.

  • art. 5, comma 3, l. 130/2022

    La domanda di definizione può essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione

    Attribuisce la legittimazione alla presentazione della domanda di definizione al soggetto che ha introdotto il giudizio o a chi ne abbia titolo.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell’udienza.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    Richiamato nella motivazione della CTR per ritenere necessario il requisito della grave incongruenza ai fini dell’accertamento da studi di settore.

  • art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998

    Richiamato dalla CTR come conferma del quadro normativo sugli studi di settore, in una lettura orientata al principio di capacità contributiva.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla CTR quale parametro costituzionale per leggere la disciplina degli studi di settore in chiave di capacità contributiva.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari pendenti in Cassazione, se interviene una valida definizione agevolata ex art. 5 l. 130/2022, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo.
  • La definizione agevolata opera solo se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, tra cui la soccombenza integrale dell’Agenzia delle Entrate nei precedenti gradi di merito e il limite di valore della controversia.
  • Quando le parti rappresentano concordemente l’avvenuta definizione della lite nei termini di legge, viene meno l’interesse alla decisione sul ricorso per cassazione e il processo si estingue.
  • La sentenza di legittimità, in presenza di estinzione per definizione agevolata, non si pronuncia nel merito delle censure contro la decisione impugnata.
  • In materia di accertamenti fondati su studi di settore, la motivazione di merito può richiamare il requisito della "grave incongruenza" come presupposto dell’applicazione dello strumento, ma tale profilo resta assorbito se il giudizio si estingue per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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