Cassazione Civile, Ordinanza n. 09233/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per euro 56.480,60 in relazione all’occupazione, protrattasi per tre anni e tre mesi, di un immobile di proprietà demaniale. La società occupante aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che la riscossione mediante ruolo fosse illegittima perché il preteso credito dell’Amministrazione non avrebbe avuto natura tributaria, ma patrimoniale/privatistica, e quindi avrebbe richiesto la preventiva formazione di un titolo esecutivo secondo le regole ordinarie. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione e rigettato l’opposizione. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 274, L. 311/2004 e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il credito risaliva al 2013 e che, comunque, per l’iscrizione a ruolo il Demanio avrebbe dovuto munirsi di titolo esecutivo, trattandosi di entrata patrimoniale riconducibile a prestazione privatistica.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che, pur essendo stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata, mancava agli atti la relata di notificazione della stessa, deposito richiesto dall’art. 369, comma 2, c.p.c. a pena di improcedibilità. Ha escluso la possibilità di applicare la c.d. prova di resistenza, perché la notificazione del ricorso per cassazione era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, e ha precisato che il vizio è rilevabile d’ufficio e non sanabile per mancata eccezione della controparte. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è stato indicato come base dell’opposizione proposta contro la cartella esattoriale, in quanto diretta a contestare il diritto dell’Amministrazione a procedere ad esecuzione forzata
art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato dalla ricorrente come norma generale sulla riscossione coattiva mediante ruolo
art. 21 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato dalla ricorrente quale disposizione che subordinerebbe l’iscrizione a ruolo al previo conseguimento di un titolo esecutivo per il credito dell’Amministrazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
art. 1, comma 274, L. 30 dicembre 2004, n. 311
richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata dalla sentenza impugnata
richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata dalla sentenza impugnata
la Corte lo interpreta nel senso che il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è prescritto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione
richiamato per individuare il termine entro cui il ricorrente deve depositare la documentazione necessaria
richiamato come parametro per la verifica della tempestività del ricorso in relazione alla data di notificazione della sentenza impugnata
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 6 CEDU
la Corte osserva, richiamando precedente interno, che la sanzione processuale dell’improcedibilità per mancato deposito della relata non contrasta con il diritto di accesso a un tribunale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la statuizione sull’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro dell’importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è richiesto a pena di improcedibilità quando la parte deduca la notificazione del provvedimento; la mancanza non è sanata dal mancato rilievo della controparte ed è rilevabile d’ufficio.
- La c.d. prova di resistenza può evitare la declaratoria di improcedibilità solo se, dalla documentazione prodotta, sia comunque verificabile che la notificazione del ricorso è avvenuta entro il termine breve di impugnazione; se tale verifica non è possibile, l’improcedibilità resta ferma.
- L’improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione è sanzione processuale compatibile con l’art. 6 CEDU, poiché funzionale alla celerità e al corretto svolgimento del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, il ricorrente soccombente è tenuto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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