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Sentenza

Sentenza del 02/12/2021 n. 37852 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revisione in autotutela del classamento catastale di una loro unità immobiliare sita in (---), chiedendo il passaggio dalla categoria A/1 ad A/2, fornendo una relazione tecnica e rilevando trasformazioni urbanistiche e classificazioni comparate di immobili contigui per dimostrare l'inesistenza dei requisiti di "abitazione signorile" e quindi l'erronea iscrizione in A/1.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha confermato che la C.T.R. aveva correttamente rigettato l'appello perché l'immobile risultava iscritto in cat. A/1 sin dall'impianto del NCEU e non erano emersi interventi che ne avessero modificato l'iscrizione; inoltre i ricorrenti non hanno fornito documentazione e argomentazioni idonee a dimostrare l'errore di classamento né hanno trascritto l'atto di classamento necessario per valutare la motivazione amministrativa. La Corte ha altresì ritenuto inammissibili vari motivi per difetto di autosufficienza o per attitudine a sollecitare una rivalutazione del merito, e ha condannato i ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater

    Riferita dalla CTR e dalla Corte in ordine alla possibilità di inquadrare la richiesta dei contribuenti come istanza in autotutela indirizzata all'Agenzia del Territorio; la Corte precisa che la richiesta di riesame in autotutela è procedimento discrezionale dell'amministrazione e che il sindacato giurisdizionale può riguardare solo profili di illegittimità del diniego, non la fondatezza della pretesa tributaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56

    Richiamati dall'Agenzia per sostenere l'intangibilità della sentenza di primo grado su punti non specificamente impugnati; attengono ai limiti e alle modalità del giudizio tributario e dell'impugnazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norme invocate dai ricorrenti per motivi di cassazione (violazione di legge e omessa indicazione dei fatti nella motivazione); la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi per non attinenti alla ratio decidendi, per difetto di autosufficienza o per sollecitare riesame del merito.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Richiamata dai ricorrenti in relazione ai principi di buona amministrazione e motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per omissione di trascrizione dell'atto impugnato e per difetto di autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al presunto vizio di omissione di pronuncia della CTR; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o precluse al giudice di legittimità.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    Invocato dalla Corte per censurare motivi che non specificano le ragioni per cui si chiede la cassazione; ha rilevato violazioni formali nei motivi dedotti.

  • D.M. 2 agosto 1969

    Riferito in tema di requisiti catastali; la Corte sottolinea che la qualificazione di "abitazione signorile" o "civile" è basata sulla nozione comune in un dato contesto e che il classamento attribuisce categoria e classe e non va ricondotto pedissequamente ai criteri del D.M. sulle agevolazioni fiscali.

  • D.M. 4 dicembre 1961 ("Decreto Tupini")

    Citato dai ricorrenti per escludere i requisiti di lusso; la Corte osserva che la nozione di "signorile" non va mutuata automaticamente da dette disposizioni quando si tratta di classamento catastale.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 8 e 12

    Richiamati dai ricorrenti nel quarto motivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificazione e per tardività della relativa contestazione processuale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato ratione temporis per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, come previsto per i ricorsi proposti dopo specifica data.

Massime di principio

  • Una richiesta di revisione del classamento rivolta all'amministrazione tramite autotutela è procedimento discrezionale; il giudice tributario può sindacare solo i profili di illegittimità del diniego e non rimettere in discussione la fondatezza sostanziale dell'attribuzione della categoria, salvo che emergano vizi di illegittimità.
  • Per ottenere la riforma del classamento in sede giurisdizionale il contribuente deve fornire documentazione chiara, completa e autosufficiente (compreso l'atto originario di classamento se la motivazione dell'amministrazione è censurata): l'omissione di atti fondamentali può rendere il motivo inammissibile.
  • La mera disomogeneità statistica o il cambio di classificazioni di edifici contigui non è di per sé sufficiente a dimostrare l'erroneità del classamento di un immobile: occorrono prove specifiche di interventi o vizi dell'atto originario.
  • In tema di classamento catastale la qualificazione in termini di "signorile", "civile" o "popolare" si interpreta secondo la nozione comune nel contesto locale e non deve essere automaticamente ricondotta ai criteri dei decreti sulle agevolazioni fiscali; il procedimento mira all'attribuzione di categoria/classe e rendita.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per chiedere una rinnovazione delle prove o una rivalutazione completa delle risultanze di merito: i motivi che sollecitano ciò sono inammissibili.
  • Se il diniego di autotutela non ha determinato variazione della base imponibile o aggravio (la rendita rimane immutata), il ricorso può essere considerato privo di interesse, con conseguente difficoltà di impugnazione autonoma del diniego.
  • È essenziale indicare con precisione negli atti processuali i punti di diritto e i passaggi probatori contestati; motivi generici, domande non circostanziate o la mancata indicazione della fase in cui è stata sollevata una questione determinano l'inammissibilità del motivo.

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