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Sentenza

Sentenza del 02/12/2021 n. 1450 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accise - Energia elettrica - Esenzione fonti rinnovabili - Autoproduttore - Applicazione limitata alla quota prodotta e utilizzata - Si applica- Consorzio - Energia ceduta ai consorziati - Non si applica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego dell'esenzione accise per energia elettrica ottenuta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e fornita dal consorzio di cui è membro. La questione è se il beneficio previsto per l'autoproduttore si estenda anche ai consorziati che ricevono energia ceduta dalla società consortile.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'esenzione in favore dell'autoproduttore è norma agevolativa da interpretare restrittivamente: per "autoproduzione" si intende la generazione di energia elettrica non come attività economica autonoma, ma come funzionale ad altra attività del medesimo soggetto (uso proprio). Non rientra l'energia prodotta per essere ceduta a soggetti distinti, anche se legati giuridicamente (es. consorziati). Di conseguenza il beneficio si applica limitatamente alla società consortile che produce e consuma l'energia nei limiti del proprio consumo; non si applica all'energia ceduta ai consorziati. Il ricorso è dunque respinto rispetto alla richiesta dei consorziati di estendere l'esenzione.

Norme richiamate

  • normativa sulle accise dell'energia elettrica (esenzione per autoproduttori da fonti rinnovabili)

    L'esenzione è agevolazione che va interpretata restrittivamente: spetta solo all'autoproduttore per la quota effettivamente prodotta e utilizzata per uso proprio, non per l'energia ceduta a terzi o a soggetti distinti.

  • principio generale del diritto tributario (stretta interpretazione delle norme agevolative)

    Le norme che prevedono benefici fiscali devono essere interpretate in senso restrittivo; ogni estensione dell'agevolazione oltre i limiti testuali non è consentita.

Massime di principio

  • L'esenzione per autoproduttori si applica solo alla quota di energia effettivamente prodotta e consumata dall'ente che produce (uso proprio).
  • La semplice appartenenza a un rapporto associativo o consortile non trasforma i riceventi di energia in "autoproduttori" ai fini dell'esenzione: la cessione a soggetti distinti esclude il beneficio.
  • Per ottenere l'esenzione è necessario che la produzione non sia svolta come attività economica autonoma ma sia funzionale ad altra attività del medesimo soggetto (documentazione e rilevazioni di autoconsumo sono fondamentali).
  • Accorgimenti contrattuali che prevedono assegnazioni di energia dal produttore ai consorziati non sono di per sé sufficienti a qualificare i consorziati come autoproduttori; occorre valutare la sostanza economica e il regime giuridico della cessione.
  • In situazioni similari conviene: misurare separatamente produzione e autoconsumo, mantenere evidenze contabili e tecniche dell'uso proprio, valutare strutture societarie o contrattuali diverse se l'obiettivo è estendere benefici, e considerare l'acquisizione di un interpello o parere dall'Amministrazione finanziaria.

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