Sentenza del 02/12/2021 n. 1444 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 062 2019 00100XX per €300.622,89, di cui €218.105,00 a titolo di imposta di registro derivante dalla registrazione della sentenza civile di primo grado che lo condannava al pagamento di un ingente risarcimento; il ricorrente aveva poi raggiunto una transazione con la curatela fallimentare per €70.000,00 (di cui €10.000,00 spese legali) e sostiene che, essendo la transazione idonea a ridurre il titolo, l'imposta doveva essere calcolata sulla transazione e che l'avviso di liquidazione non era impugnabile prima della cartella per mancanza di interesse all'azione
La decisione
Il Tribunale amministrativo (Collegio di Firenze in sede di giurisdizione tributaria) ha respinto l'appello. Ha confermato che l'avviso di liquidazione emesso dopo la sentenza di primo grado, non impugnato, è definitivo e che l'art. 37 TUR legittima la tassazione della sentenza di primo grado anche se impugnata, riservando il diritto al conguaglio o rimborso solo in caso di sentenza passata in giudicato che modifichi il contenuto. La Corte ha ritenuto che la transazione privata non sia opponibile all'Amministrazione finanziaria e che l'equiparazione della transazione alla sentenza passata in giudicato ai fini dell'art. 37 TUR opera solo se nella transazione è parte l'amministrazione dello Stato. Pertanto la cartella è legittima; appello respinto e spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 29, d.P.R. n. 131/1986 (TUR)
per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa
La norma consente di tassare la transazione limitatamente agli obblighi effettivamente scaturenti da essa, ma il Collegio osserva che ciò vale solo se la transazione è opponibile all'amministrazione finanziaria; altrimenti non può produrre effetto di riduzione dell'imposta originariamente liquidata.
art. 37, d.P.R. n. 131/1986 (TUR)
gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato
Consente la tassazione della sentenza di primo grado e prevede il diritto al rimborso solo in caso di sentenza definitiva che modifichi la situazione; l'equiparazione della transazione alla sentenza definitiva opera esclusivamente se nella transazione è parte l'amministrazione dello Stato (quindi l'Amministrazione finanziaria deve partecipare per rendere opponibile la transazione).
art. 295 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione sulla possibile inapplicabilità dell'art. 37 TUR; il Collegio non dà rilievo alla tesi che la pronuncia di primo grado sia illegittima per l'applicazione di tale norma, confermando la legittimità dell'avviso di liquidazione e la disciplina di cui all'art. 37.
artt. 19, 32 e 36, d.lgs. n. 546/1992
Norme processuali invocate dal ricorrente per lamentare difetto di motivazione e omissione di pronuncia in relazione agli scritti sostitutivi di udienza; il Collegio ha ritenuto che il primo giudice abbia adeguatamente motivato la decisione e non abbia violato tali disposizioni.
art. 100 e 112 c.p.c.; art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020
Richiamate dal ricorrente in relazione alle modalità dell'istruttoria e assunzione di memorie scritte in luogo di udienza pubblica; il Collegio ha ritenuto regolare il procedimento e la motivazione del primo giudice.
Massime di principio
- La registrazione di una sentenza di primo grado può giustificare l'emissione immediata dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro: l'imposta è dovuta anche se la sentenza è impugnata, con diritto al conguaglio o rimborso solo in caso di sentenza definitiva che modifichi il contenuto.
- Una transazione stragiudiziale tra privati che modifica il titolo sostanziale non è opponibile all'Amministrazione finanziaria e non impedisce l'esazione basata sulla sentenza di primo grado, salvo che l'Amministrazione stessa partecipi alla transazione.
- Per ottenere che l'imposta sia calcolata sul valore risultante dalla transazione (e non sull'importo della sentenza), è necessario che la transazione coinvolga l'Amministrazione dello Stato o che vi sia una decisione giudiziale passata in giudicato che riduca il titolo.
- Il contribuente che non impugna tempestivamente l'avviso di liquidazione assunto come privo di interesse può trovarsi vincolato dalla sua definitività; l'interesse ad agire può sorgere solo al momento in cui l'atto diventa esecutivo (es. cartella), ma la strategia processuale di transigere può non produrre effetti verso l'Erario se questa non coinvolge l'Amministrazione.
- In sede di contenzioso tributario i profili processuali (esame delle memorie scritte) richiedono motivazione, ma il Giudice non perde il potere di decidere anche basandosi sugli scritti se la motivazione è chiara e coerente.
- Linee pratiche: prima di concludere una transazione che incide su un titolo tassato, valutare l'opportunità di coinvolgere l'Amministrazione finanziaria o di tutelarsi con specifici accordi che rendano la transazione opponibile per evitare l'emissione o la definitività di atti di liquidazione.
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