Sentenza del 02/12/2021 n. 1475 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento IMU/ICI per l'anno 2012 su aree demaniali concesse alla società; il Comune ha ripreso a tassazione un importo di euro 854.163,47 oltre interessi e sanzioni. Il ricorrente impugna contestando: mancato contraddittorio preventivo; illegittimità dell'imposizione nei confronti del concessionario per mancanza del nesso tra la ratio dell'imposta patrimoniale e il presupposto (sostiene che il concessionario non detiene un diritto reale tassabile); violazione dell'art. 1 Prot. 1 CEDU e di più norme costituzionali; in appello contesta inoltre la corretta applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1992 per non aver valutato la reale natura dei diritti attribuiti dalla concessione.
La decisione
Appello respinto. Il Collegio ha ritenuto provato il rispetto del principio del contraddittorio e ha confermato che, a seguito della modifica normativa operata dalla L. n. 388/2000 (finanziaria 2001), i concessionari di aree demaniali sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, indipendentemente dall'analisi della natura giuridica del diritto loro attribuito. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata e ha affermato che la norma ha ampliato la platea dei soggetti passivi, superando le precedenti valutazioni basate esclusivamente sulla natura reale o personale del diritto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in onnicomprensivi Euro 10.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 7
Richiamata dal ricorrente per censurare il mancato contraddittorio; il giudice ha ritenuto che il contraddittorio sia stato rispettato per le acta prodotte.
D.P.R. 10 settembre 1992, n. 904, art. 3
"soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale, di usufrutto, uso abitazione enfiteusi, superficie sugli stessi"
Testo richiamato per delineare la categoria dei soggetti passivi; integrato dall'evoluzione normativa successiva.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3
Norma base sull'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta; interpretata alla luce della modifica introdotta dalla L. n. 388/2000 che ha incluso i concessionari di aree demaniali.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), art. 18, comma 3
"a decorrere dal 1.1.2001 ha incluso tra i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili i concessionari di aree demaniali"
Decisiva per la decisione: la disposizione ha ampliato la platea dei soggetti passivi includendo espressamente i concessionari, rendendo irrilevante in sede di tassazione l'approfondimento sulla natura reale o personale del diritto concessionario.
Art. 1 Prot. 1 CEDU (Protocollo 1, art. 1)
Invocato dal ricorrente per una presunta lesione del diritto di proprietà; il Collegio non ha ritenuto che l'applicazione della norma fiscale costituisca una violazione della tutela garantita, alla luce dell'esplicita previsione normativa.
Costituzione, artt. 3, 53 e 117
Richiamati dal ricorrente in subordine; il Collegio non ha ritenuto fondati i profili di incostituzionalità o di contrasto con la normativa sovrana richiamata.
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 546, artt. 15, 35 e 36
Norme processuali richiamate in sentenza per la decisione e per l'espresso rito di impugnazione fiscale.
Massime di principio
- Dal 1° gennaio 2001 i concessionari di aree demaniali sono soggetti passivi dell'IMU/ICI per espressa previsione normativa: in generale la natura del diritto (reale o personale) attribuito dalla concessione diventa irrilevante ai fini della soggettività passiva.
- Per operazioni antecedenti al 2001 resta rilevante l'analisi della natura del diritto: se la disponibilità è concreta e assume caratteri riconducibili a diritti reali (es. superficie, proprietà superficiaria) il concessionario poteva essere tassato; se si trattava di un mero rapporto obbligatorio con ritorno automatico al concedente, la tassazione al concessionario era più difficile da sostenere.
- Le censure procedurali sul contraddittorio richiedono prova dell'effettivo impedimento a esercitare la difesa; la mera affermazione di mancanza di contraddittorio è insufficiente se dagli atti risulta che il contribuente ha potuto esporre le proprie ragioni.
- Un richiamo alla CEDU o a principi costituzionali non prevale automaticamente su una chiara previsione normativa che individua il soggetto passivo; per impugnare efficacemente l'imposizione occorre dimostrare una sproporzione o una lesione concretamente incompatibile con le garanzie europee, non il solo fatto della tassazione.
- In casi analoghi, l'azione difensiva più efficace riguarda: verifica formale del procedimento (notifica, termini, contraddittorio), controllo del calcolo dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, e — per rapporti anteriori al 2001 — dimostrazione della natura esclusivamente personale del diritto riconosciuto dalla concessione.
- La giurisprudenza consolidata della Cassazione supporta l'applicazione della norma che include i concessionari tra i soggetti passivi; pertanto le prospettive di successo basate esclusivamente sulla contestazione della natura giuridica del rapporto sono limitate dopo la modifica normativa del 2000.
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