Sentenza del 02/12/2021 n. 3160 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
La tassa di circolazione dei veicoli è una tassa di possesso - Soggetto passivo del pagamento è colui che alla scadenza del termine risulti proprietario dal PRA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Sig.ra A.R. impugnava avviso di accertamento per mancato versamento della tassa automobilistica regionale per il 2014 relativo a un motociclo, eccependo di non essere più proprietaria del mezzo già in periodo antecedente all'anno di imposizione (documentazione attestante l'alienazione dal novembre 2010). La Regione Puglia sosteneva che soggetto passivo sia chi risulti proprietario al PRA alla scadenza del termine di pagamento e che l'intestatario resti obbligato fino all'annotazione al PRA.
La decisione
La C.T.R. ha rigettato l'appello della Regione Puglia e confermato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto che la trasformazione della tassa di circolazione in tassa di possesso abbia creato una presunzione iuris tantum a carico del possessore risultante dal PRA, con onere di provare di non essere più possessore alla data di imposizione; la ricorrente ha fornito prova (alienazione novembre 2010) non contestata dalla Regione, esonerandola dal pagamento per il 2014. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 5 D.L. 953/1982
"Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile di pagamento ... risultano essere proprietari ... dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti"
La Regione invoca la norma per sostenere la responsabilità del soggetto risultante dal PRA; la Corte territoriale ricorda però che tale regola si interpreta alla luce della trasformazione della tassa in tassa di possesso e della giurisprudenza che riconosce la presunzione iuris tantum e la possibilità di disconoscerla con prova contraria.
art. 94 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norma richiamata per l'esonero dal pagamento o l'annullamento della riscossione coattiva mediante produzione di documentazione che attesti l'inesistenza del presupposto giuridico (es. cessazione del possesso), indipendentemente dalla formalità di trascrizione/annotazione al PRA; prevede inoltre oneri e sanzioni a carico dell'acquirente per la mancata annotazione (commi 3 e 4).
art. 17, co. 18, Legge 27/12/1997, n. 449
Richiamata come norma che ha contribuito a riformulare il regime della tassa automobilistica sul modello della tassa di possesso e a prevedere gli strumenti per l'esonero mediante documentazione.
commi 3 e 4 dell'art. 94 C.d.S.
Prevedono sanzioni amministrative a carico dell'acquirente in caso di mancata annotazione della proprietà al PRA; la legge pone sull'acquirente l'onere di annotare e le relative conseguenze in caso di inadempimento.
giurisprudenza citata
sentenza Corte di Cassazione n. 8373/2016 (richiamata dalla Regione)
La Regione richiama la Cassazione per sostenere la responsabilità dell'intestatario PRA fino all'annotazione; il Collegio però ritiene prevalente orientamento e giurisprudenza che ammettono la prova liberatoria del presunto possessore quando dimostri di non essere più proprietario alla data di imposizione.
Massime di principio
- La tassa automobilistica, divenuta tassa di possesso, presuppone una presunzione iuris tantum a favore di chi risulta proprietario al PRA alla scadenza del termine: chi è indicato come proprietario è presunto responsabile ma può liberarsi fornendo prova contraria.
- La produzione di documenti che dimostrino la cessazione del possesso (es. contratto di vendita, atto di cessione, ricevute, attestazioni) può comportare l'esonero dall'obbligo di pagamento anche se la trascrizione/annotazione al PRA non è avvenuta.
- L'onere di annotare il trasferimento al PRA è posto sull'acquirente: in caso di mancata annotazione il cedente può comunque dimostrare con idonea documentazione di non essere più proprietario; l'acquirente, invece, è esposto a sanzioni amministrative e alla responsabilità del pagamento.
- In contenziosi simili è centrale raccogliere e depositare prova documentale certa della data di trasferimento del veicolo antecedente all'anno di imposizione (data certa del rogito/contratto, ricevute, documenti fiscali) e segnalare la circostanza all'ufficio competente per ottenere l'annullamento o l'esonero.
- Quando vi è contrasto giurisprudenziale sulla materia, i tribunali possono compensare le spese di lite; tuttavia la regola pratica rimane: chi risulta al PRA è presunto responsabile ma può DISCOLPARSI con prova dell'alienazione anteriore.
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