Cassazione Civile, Ordinanza n. 29182/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore di sostegno)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto, ex art. 14 del d.lgs. 150/2011, la liquidazione del compenso per l'attività svolta in tre procedimenti collegati dinanzi al Tribunale: un sequestro conservativo, un reclamo cautelare e la causa di merito poi definita con rinuncia al mandato e transazione. Il Tribunale aveva liquidato una somma inferiore a quella richiesta, ritenendo non dovuto o comunque non integralmente spettante il compenso per alcune attività e applicando criteri di liquidazione sfavorevoli al professionista. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e contestazione della valutazione di fatto relativa al mancato avviso al cliente sull'opportunità del reclamo cautelare; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del d.m. 55/2014, per avere il Tribunale fondato la decisione su una asserita negligenza professionale non tempestivamente allegata; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla cronologia tra reclamo e rinuncia al mandato; 4) errata determinazione del valore della causa, non avendo sommato il valore della domanda principale e della riconvenzionale; 5) errata liquidazione del compenso per il procedimento cautelare ai minimi tariffari, con omissione della fase istruttoria e con contestazione del criterio del valore indeterminato; 6) conseguente erronea quantificazione complessiva dei compensi; 7) omessa considerazione della nota spese nella liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché volti, sotto la veste di violazioni di legge e vizi motivazionali, a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti già compiuto dal giudice di merito, il quale aveva adeguatamente motivato sul punto e aveva correttamente applicato i principi in tema di doveri informativi dell'avvocato e di onere della prova. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale ai fini della determinazione del valore della causa, salvo che la riconvenzionale ecceda il valore della domanda attrice, ipotesi non ricorrente. Ha rigettato anche il quinto motivo, reputandolo una censura di merito sulla consistenza dell'attività svolta e ritenendo generica la doglianza sulla mancata liquidazione della fase istruttoria del cautelare, non essendo state specificate le attività svolte esclusivamente per la cognizione cautelare. I motivi sesto e settimo sono stati assorbiti dal rigetto dei precedenti. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indicato come base del procedimento di liquidazione giudiziale dei compensi professionali dell'avvocato
non consente di trasformare in violazione di legge una critica alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito
la doglianza è infondata quando il giudice non attribuisce rilievo a fatti mai tempestivamente allegati
artt. 1176, co. 2, e 2236 c.c.
l'obbligo di diligenza dell'avvocato comprende doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente
il prudente apprezzamento delle prove resta proprio del giudice di merito e non può essere sostituito in cassazione
artt. 4, co. 1, e 5, co. 2, 3 e 6, d.m. 55/2014
richiamati per contestare i criteri di liquidazione, ma la censura è stata respinta perché atteneva a valutazioni di merito
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
evocato implicitamente nel passaggio sull'onere dell'avvocato di provare la condotta informativa mantenuta
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare come errori di diritto o vizi di motivazione censure che, in sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'obbligo di diligenza ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. comprende doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione; grava sul professionista l'onere di dimostrare di avere correttamente informato il cliente circa rischi, opportunità e ostacoli dell'iniziativa giudiziaria.
- La mera esistenza della procura alle liti non prova che il cliente sia stato compiutamente informato e consapevole dell'opportunità di iniziare o proseguire il giudizio.
- Ai fini della determinazione del valore della causa, la domanda riconvenzionale non si somma automaticamente alla domanda principale; il cumulo rileva solo se la riconvenzionale eccede il valore della domanda attrice, potendo altrimenti incidere al più sull'applicazione di criteri correttivi o sul valore indeterminabile.
- La censura sulla mancata liquidazione di una fase processuale deve essere specifica: il ricorrente deve indicare in modo dettagliato quali attività siano state effettivamente svolte e siano riferibili in via esclusiva a quella fase, senza sovrapposizione con attività inerenti al merito.
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