Cassazione Civile, Ordinanza n. 31964/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società a un dipendente con lettera del 5 settembre 2019, dopo una contestazione disciplinare relativa all'uso del telefono cellulare in un'area in cui si lavoravano prodotti petroliferi infiammabili e in cui era vietato usare dispositivi elettronici. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo, da un lato, che l'atto fosse inefficace per difetto di forma scritta perché inviato solo al difensore e non direttamente al dipendente, e che una precedente e-mail del 16 dicembre 2016 non valesse come elezione di domicilio presso l'avvocato; dall'altro, che il licenziamento fosse tardivo rispetto al termine di sei giorni previsto dal c.c.n.l. Metalmeccanica, dovendosi far decorrere il termine dalla conoscenza effettiva dell'atto da parte del lavoratore; infine, ha contestato la prova dell'addebito, sostenendo che non fosse dimostrato l'effettivo utilizzo del telefono per scattare fotografie e che il ragionamento presuntivo dei giudici di merito fosse illogico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la e-mail del 16 dicembre 2016 integrasse una valida elezione di domicilio, perché non sottoscritta dal lavoratore e non riferita a determinati atti o affari; tuttavia ha ritenuto ugualmente rispettato l'obbligo di forma scritta del licenziamento, poiché la lettera inviata al difensore è comunque giunta a conoscenza del lavoratore e ha prodotto effetto ai sensi dell'art. 1334 c.c. Ha poi ritenuto infondata la censura sulla tardività, precisando che, ai fini del termine contrattuale di sei giorni, rileva la spedizione della lettera di licenziamento avvenuta il 5 settembre 2019, successiva di pochi giorni alle giustificazioni del 2 settembre 2019, e non la successiva impugnazione del lavoratore. Infine, ha giudicato corretta la valutazione probatoria dei giudici di merito sull'uso vietato del cellulare, perché basata su deposizioni testimoniali e su un ragionamento presuntivo logico e conforme a massime di esperienza. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto a pena di inefficacia, ma non sono richieste formule o modalità specifiche, purché la volontà datoriale sia chiara e univoca e l'atto giunga a conoscenza del lavoratore.
L'elezione di domicilio è atto unilaterale di diritto sostanziale che deve essere espressa per iscritto, in modo inequivoco e per determinati atti o affari; non può desumersi da fatti concludenti.
L'atto unilaterale produce effetto quando perviene a conoscenza del destinatario; nel caso concreto la lettera di licenziamento inviata al difensore ha comunque prodotto effetti perché giunta al lavoratore.
Richiamato dalla difesa del ricorrente in relazione alla presunzione di conoscenza della comunicazione, ma non accolto quale fondamento decisivo della doglianza.
Richiamati per sostenere l'interpretazione della e-mail del 16 dicembre 2016; la Corte ha però escluso che il contenuto valesse come elezione di domicilio.
La prova per presunzioni è rimessa al giudice di merito, che deve individuare i fatti noti, valutarne gravità, precisione e concordanza e fondare il ragionamento su massime di esperienza plausibili.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata pur respingendo il ricorso.
art. 8, comma 4, sez. IV, titolo VII, c.c.n.l. Industria Metalmeccanica
se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte
Il termine di sei giorni per comminare il provvedimento disciplinare è rispettato con la spedizione della lettera di licenziamento entro tale termine.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300 del 1970
Richiamato solo dalla difesa del ricorrente come tutela invocata in caso di nullità o inefficacia del licenziamento.
art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970
Richiamato solo dalla difesa del ricorrente in subordine come tutela per licenziamento illegittimo.
Massime di principio
- La comunicazione scritta del licenziamento non richiede formule sacramentali né una notifica diretta al lavoratore: è sufficiente che la volontà di recesso sia espressa in modo chiaro e che l'atto raggiunga comunque la sfera di conoscenza del destinatario.
- L'elezione di domicilio, quale deroga ai normali luoghi di reperibilità della persona, deve risultare da una dichiarazione espressa, scritta, inequivoca e riferita a determinati atti o affari; una richiesta generica di inoltro della corrispondenza non basta a costituirla.
- Quando il contratto collettivo collega la decadenza al mancato esercizio del potere disciplinare entro un certo termine, il termine si considera rispettato con la spedizione della lettera di irrogazione della sanzione entro il termine stesso, non con la successiva conoscenza effettiva da parte del lavoratore.
- Il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva è limitato alla correttezza logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito; non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura dei fatti o del materiale probatorio se la motivazione è conforme a massime di esperienza e al criterio dell'id quod plerumque accidit.
- In materia disciplinare, la contestazione dell'addebito può essere ritenuta provata anche tramite un ragionamento inferenziale fondato su testimonianze convergenti, purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti e il percorso argomentativo sia plausibile.
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