Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08399/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata ai sensi della l. n. 223/1991 da una società operante in più sedi, all'esito della quale un dipendente è stato licenziato e il giudice di merito ha ritenuto illegittimo il recesso, ordinandone la reintegrazione e la corresponsione dell'indennità risarcitoria con versamento dei contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado per asserita violazione del rito e della forma della motivazione nel procedimento ex l. n. 92/2012; (2) e (3) violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi per avere i giudici di merito ritenuto illegittima la limitazione della platea dei licenziabili a talune sedi aziendali, mentre secondo la società la comparazione non sarebbe esigibile tra sedi geograficamente distanti e, comunque, la scelta sarebbe stata correttamente circoscritta a specifici profili tecnici; (4) erronea applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18 St. lav., sostenendo che, al più, si sarebbe trattato di un vizio formale/procedurale e non sostanziale; (5) questione di legittimità costituzionale del diverso regime sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo, ritenuto irragionevole. La Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i primi quattro motivi e inammissibile, oltre che comunque infondata, la doglianza costituzionale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha escluso la nullità della sentenza di primo grado per la modalità di deposito della motivazione nel rito della l. n. 92/2012, ritenendo che l'eventuale scostamento dal modello legale non comportasse nullità in assenza di previsione espressa e in mancanza di pregiudizio al diritto di difesa. Ha poi confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo, rilevando che la comunicazione di apertura della procedura faceva riferimento all'intero complesso aziendale e non giustificava una delimitazione unilaterale della platea ai soli dipendenti di alcune sedi; ha ribadito che la limitazione territoriale è possibile solo se specificamente motivata nella comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 e supportata da prova delle ragioni organizzative e dell'impossibilità/inaffidabilità di soluzioni alternative, compreso il trasferimento. Conseguentemente ha ritenuto corretta l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav., poiché la violazione ha natura sostanziale e attiene ai criteri di scelta applicati a una platea illegittimamente ristretta, non a una mera irregolarità procedurale. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non proponibile come autonomo motivo di ricorso per cassazione e, comunque, non fondata, stante la discrezionalità legislativa nella disciplina dei rimedi contro i licenziamenti illegittimi e l'autonomia del licenziamento collettivo rispetto al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 57, L. n. 92/2012

    La violazione del modello procedimentale richiamato non determina nullità della pronuncia in assenza di una espressa previsione normativa e se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo senza lesione del diritto di difesa o di impugnazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione dedotto contro la sentenza di primo grado.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza.

  • art. 4 L. n. 223/1991

    La comunicazione di apertura della procedura deve indicare specificamente le ragioni dell'esubero e dell'eventuale limitazione territoriale della platea, così da consentire il controllo sindacale sulla necessità dei licenziamenti.

  • art. 5 L. n. 223/1991

    L'individuazione dei lavoratori da licenziare avviene, in via generale, con riguardo al complesso aziendale; la limitazione a una unità o sede è ammissibile solo se specificamente motivata e provata. La violazione dei criteri di scelta, non una mera irregolarità formale, comporta la tutela reintegratoria prevista dalla disciplina novellata.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica non consente di sottrarre il datore alla disciplina legale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    La violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, in base alla disciplina novellata, integra il presupposto per la tutela reintegratoria; la mera violazione procedurale dà luogo invece a un rimedio diverso e meno incisivo.

  • art. 374 c.p.c.

    L'istanza di rimessione alle Sezioni Unite va veicolata secondo le forme e i termini previsti; nel caso non ricorrevano i presupposti per l'assegnazione.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite non era stata proposta nelle forme dovute e che, comunque, l'eventuale iniziativa è rimessa alla valutazione discrezionale dell'organo competente.

  • art. 139 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di presentazione dell'istanza di rimessione alle Sezioni Unite.

  • art. 375 c.p.c.

    La scelta della trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 4 L. n. 604/1966

    Richiamato per il raffronto con la disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e per sottolineare l'autonomia del regime del licenziamento collettivo.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo per riduzione di personale, la regola di base impone che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga con riferimento all'intero complesso aziendale; una delimitazione a singole sedi o reparti è ammissibile solo se la società la giustifica specificamente nella comunicazione iniziale e ne prova la necessità in concreto.
  • La comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 ha funzione di garanzia e di controllo sindacale: deve indicare le ragioni organizzative della riduzione e quelle che rendono coerente la scelta di circoscrivere la platea, compresa l'eventuale impraticabilità di soluzioni alternative come il trasferimento dei lavoratori ad altre unità produttive.
  • La mera distanza geografica tra sedi aziendali o l'aggravio organizzativo derivante da eventuali trasferimenti non bastano, di per sé, a escludere la comparazione con lavoratori di altre unità produttive se la procedura riguarda l'intero complesso aziendale o se la limitazione territoriale non è stata adeguatamente motivata.
  • La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi va distinta dalla mera violazione procedurale: se il problema concerne l'erronea applicazione sostanziale dei criteri a una platea illegittimamente delimitata, opera la tutela reintegratoria; se invece vi è solo incompletezza formale della comunicazione, il regime sanzionatorio è diverso.
  • La questione di legittimità costituzionale non può essere utilizzata come autonomo motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza di merito; la parte può al più sollecitare il giudice a valutare la rimessione alla Corte costituzionale, ma la decisione in merito resta rimessa al potere del giudice.
  • Il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo rispetto al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo; perciò il legislatore può prevedere rimedi differenti senza violare di per sé i principi di eguaglianza e ragionevolezza, purché la differenziazione trovi una giustificazione non irrazionale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.