Cassazione Civile, Ordinanza n. 08369/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio riguarda la domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali spettanti alle vittime del dovere. Il ricorrente, addetto a un nucleo dei carabinieri, aveva riportato gravi lesioni permanenti in un incidente stradale avvenuto mentre, alla guida di un veicolo di servizio e con altri colleghi a bordo, rientrava al reparto dopo un regolare servizio di controllo. La Corte d'appello aveva negato il riconoscimento perché l'evento era stato qualificato come ordinario incidente stradale, non ricompreso tra le ipotesi di cui all'art. 1, commi 563 e 564, L. 266/2005. In cassazione il ricorrente ha denunciato: violazione e falsa applicazione della disciplina sulle vittime del dovere e del regolamento attuativo, nonché violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; inoltre omesso esame di un punto decisivo. Le censure sostenevano che egli fosse impegnato in un'operazione di polizia, che il rientro da una missione ispettiva integrasse le particolari condizioni ambientali e operative richieste dal comma 564 e che fosse rilevante il previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui, per il comma 563, occorre che le lesioni derivino da eventi verificatisi nel contrasto alla criminalità, nell'ordine pubblico, nella vigilanza di infrastrutture, nei soccorsi, nella tutela della pubblica incolumità o in contesti internazionali; per il comma 564, invece, la mera dipendenza da causa di servizio non basta, essendo necessario un quid pluris costituito da particolari condizioni ambientali od operative, ossia da circostanze straordinarie che espongano il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di lavoro. Nel caso concreto l'incidente è stato qualificato come normale sinistro in itinere, privo del nesso con le attività del comma 563 e privo delle particolari condizioni richieste dal comma 564. La Corte ha anche escluso che la motivazione fosse apparente o che ricorressero vizi ex art. 360 c.p.c. dedotti dal ricorrente; le precedenti decisioni richiamate non erano pertinenti perché riferite a casi in cui l'incidente era avvenuto dopo attività riconducibili al comma 563. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 563 e 564, L. 23 dicembre 2005, n. 266
Il comma 563 riguarda le attività tassativamente indicate in cui il danno deriva da eventi tipizzati dalla legge; il comma 564 estende i benefici ai soggetti equiparati solo se l'infermità insorge in occasione o a seguito di missioni e sia riconosciuta dipendente da causa di servizio per particolari condizioni ambientali o operative, che devono costituire un quid pluris rispetto al servizio ordinario.
art. 1, comma 565, L. 23 dicembre 2005, n. 266
È la base normativa del regolamento attuativo delle provvidenze in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati.
D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, art. 1, comma 1
"particolari condizioni ambientali od operative"
Le particolari condizioni sono quelle che implicano l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che espongono il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
art. 360 c.p.c.
Sono stati invocati i motivi di ricorso per violazione di legge e per omesso esame di un fatto decisivo.
artt. 112 e 132 c.p.c.
Dedotta la loro violazione in relazione alla motivazione e all'eventuale omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Invocato quale parametro sul dovere di motivazione del provvedimento giudiziario.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per escludere la censurabilità del giudizio di merito in presenza di doppia conforme, ratione temporis applicabile.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata per il presupposto del raddoppio del contributo unificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere non è sufficiente che il dipendente pubblico abbia riportato lesioni in servizio o che l'evento sia stato riconosciuto dipendente da causa di servizio: occorre che ricorra una delle ipotesi tipizzate dal comma 563 oppure, per i soggetti equiparati, che vi siano particolari condizioni ambientali od operative ai sensi del comma 564.
- La nozione di "particolari condizioni ambientali od operative" richiede un elemento ulteriore e specifico rispetto all'ordinaria esposizione al rischio del servizio, consistente in circostanze straordinarie che aumentino significativamente i rischi o le fatiche rispetto ai compiti istituzionali ordinari.
- Un incidente stradale occorso durante il rientro in sede non integra di per sé lo status di vittima del dovere se non è collegato a un'attività ricompresa nel comma 563 o a un contesto straordinario che determini il quid pluris richiesto dal comma 564.
- In sede di legittimità, una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza incidere specificamente sulla ratio decidendi della sentenza di merito è inidonea a ottenere la cassazione della decisione.
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