Cassazione Civile, Ordinanza n. 08376/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto aveva insinuato al passivo fallimentare un credito per emolumenti retributivi non percepiti e trattamento di fine rapporto, assumendo che il rapporto con la società fallita fosse in realtà di lavoro subordinato. In subordine o comunque in via connessa, nel ricorso in opposizione allo stato passivo era stata formulata anche domanda di accertamento della nullità dei contratti a progetto stipulati tra le parti e di applicazione della disciplina di conversione dei contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato, deducendo la genericità/vaghezza del progetto e la ripetizione pedissequa del contenuto nei diversi contratti. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo la prestazione autonoma, valorizzando i contratti di co.co.co. e di lavoro a progetto e anche la partecipazione del soggetto al consiglio di amministrazione della società in un determinato periodo. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) nullità della decisione per omessa pronuncia sulla domanda di nullità dei contratti a progetto e sulla relativa conversione ex art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003; 2) omesso esame della nullità dei contratti a progetto; 3) violazione della disciplina sul lavoro a progetto per genericità del progetto e conseguente conversione automatica; 4) violazione dell’art. 2094 c.c. in relazione ai requisiti della subordinazione; 5) violazione dell’art. 2389 c.c. e delle norme sul lavoro a progetto, per il rilievo attribuito alla partecipazione al c.d.a.; 6) violazione degli artt. 116 e 416 c.p.c. per la valutazione delle prove e dei conteggi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente il vizio di omessa pronuncia: il Tribunale, pur menzionando i contratti a progetto, non aveva deciso sulla specifica domanda di nullità degli stessi e di applicazione della disciplina di conversione automatica prevista dall’art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003. La Corte ha chiarito che non si trattava di un rigetto implicito, perché il giudice di merito aveva usato quei contratti solo come elemento sintomatico per valutare la natura autonoma o subordinata del rapporto, senza compiere l’accertamento specifico sulla esistenza del progetto, accertamento che era invece necessario ai fini della domanda proposta. Il riconoscimento del vizio di omessa pronuncia ha assorbito tutti gli altri motivi. Conseguentemente il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’omessa decisione su un capo autonomo di domanda integra nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.
il motivo è ammissibile se specifico e se consente di individuare la domanda proposta e il vizio denunciato mediante trascrizione del contenuto rilevante degli atti.
art. 69, primo comma, d.lgs. 276/2003
per i contratti a progetto privi di specifico progetto opera la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di costituzione, senza necessità di un accertamento sulla concreta autonomia o subordinazione della prestazione.
la disciplina del lavoro a progetto è richiamata come base della dedotta nullità/genericità del progetto e della conseguente conversione.
richiamato nei motivi assorbiti per la definizione degli elementi della subordinazione.
richiamato nei motivi assorbiti in relazione al ruolo del componente del consiglio di amministrazione.
richiamati nei motivi assorbiti con riferimento alla valutazione delle prove e dei conteggi.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia si configura quando il giudice di merito non decide su un capo autonomo di domanda o su un’eccezione ritualmente proposta; non basta che la questione sia solo menzionata o valutata incidentalmente.
- Non può parlarsi di rigetto implicito della domanda quando il giudice utilizza i documenti prodotti soltanto come elementi sintomatici per un diverso accertamento, senza esaminare la specifica disciplina invocata dalla parte.
- In tema di lavoro a progetto, se viene dedotta la mancanza di uno specifico progetto ai sensi dell’art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, il giudice deve verificare tale presupposto normativo; in presenza di progetto assente o generico opera la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza limitarsi al solo scrutinio dei canoni di autonomia o subordinazione.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto per vizio processuale decisivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame e regolazione delle spese.
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