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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08403/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva dal riconoscimento, in favore di un lavoratore, dell'intero periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio e dei conseguenti aumenti periodici di anzianità, nonché dal rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati durante il rapporto. La corte d'appello aveva confermato la nullità delle clausole collettive che escludevano dal computo dell'anzianità il periodo di apprendistato e aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive. In cassazione la società ha proposto cinque motivi, poi rinunciando espressamente ai primi quattro. Sul quinto motivo ha denunciato violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel ritenere il lavoratore, dopo la riforma del 2012, privo di una tutela reale idonea a sospendere la prescrizione dei crediti in costanza di rapporto. Il lavoratore ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della rinuncia parziale agli atti limitatamente a tali censure, ritenendo non applicabile l'estinzione ex art. 391 c.p.c. al caso di rinuncia ai singoli motivi. Quanto al quinto motivo, lo ha rigettato perché infondato, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, dopo la l. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità tale da impedire la decorrenza della prescrizione dei diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma; per tali diritti il termine decorre dalla cessazione del rapporto. La Corte ha quindi compensato metà delle spese, ponendo l'altra metà a carico della società, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia parziale agli atti ex art. 390 c.p.c.

    La rinuncia a uno o più motivi di ricorso non segue il regime della rinuncia al ricorso e non determina estinzione del giudizio, ma rende i motivi privi di interesse e quindi inammissibili.

  • art. 391 c.p.c.

    richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.

    L'estinzione non è la conseguenza della rinuncia ai singoli motivi di ricorso, poiché tale rinuncia opera come sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 100 c.p.c.

    inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.

    La rinuncia ai motivi elimina l'interesse alla decisione su quelle censure, rendendole inammissibili.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    violazione e falsa applicazione dell’art, 2948, n. 4, c.c.

    Per i crediti di natura periodica azionati dal lavoratore, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto quando il rapporto non sia assistito da stabilità idonea a far ritenere il lavoratore libero di agire in costanza di servizio.

  • art. 2935 c.c.

    combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.

    La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei crediti di lavoro considerati, ciò avviene alla cessazione del rapporto in assenza di stabilità.

  • art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300 del 1970

    art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92 del 2012

    La modifica del regime sanzionatorio dei licenziamenti non vale, di per sé, a ripristinare una tutela di stabilità tale da sospendere la prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto.

  • legge n. 92 del 2012

    La riforma del 2012 è richiamata come momento dal quale, per i rapporti non già prescritti, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    È richiamato insieme alla l. n. 92/2012 quale intervento normativo che incide sulla stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore

    Le nuove tariffe si applicano alle attività professionali esaurite dopo l'entrata in vigore del decreto, quindi anche alle prestazioni svolte nel giudizio di legittimità dopo il 23 ottobre 2022.

Massime di principio

  • La rinuncia a singoli motivi di ricorso per cassazione non comporta estinzione del giudizio, ma determina l'inammissibilità sopravvenuta delle censure per difetto di interesse a decidere.
  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come rimodulato dalle riforme del 2012 e del 2015, la mancanza di un regime di stabilità pienamente predeterminato fa sì che, per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma, la prescrizione decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, il criterio decisivo è la presenza o meno di una tutela reale/stabilità idonea a consentire al lavoratore l'effettivo esercizio del diritto in costanza di rapporto.
  • Quando la Corte di cassazione abbia già enunciato una regula iuris con funzione nomofilattica, il successivo mutamento dell'orientamento richiede gravi ragioni, in funzione dell'affidabilità e prevedibilità delle decisioni.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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