Cassazione Civile, Ordinanza n. 08308/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un operaio carpentiere, sorpreso durante il turno notturno addormentato in un'altra zona dello stabilimento, circa un'ora dopo la pausa prevista. In primo grado, nella fase sommaria della L. n. 92/2012, il licenziamento era stato annullato con applicazione della tutela reintegratoria, ritenendo la condotta rientrante in una previsione del CCNL sanzionata in via conservativa. In sede di opposizione, tuttavia, il Tribunale aveva ritenuto provato il fatto materiale. La Corte d'appello, poi cassata con rinvio, aveva ritenuto che la condotta non fosse sussumibile nell'art. 9 del CCNL ma fosse comunque riconducibile a una mancanza di maggior rilievo, punibile con sospensione fino a tre giorni, applicando così la tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, Statuto dei lavoratori. Nel giudizio di rinvio il lavoratore ha sostenuto che la questione dell'insussistenza del fatto materiale dovesse essere riesaminata e che non vi fosse giudicato interno, deducendo violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.; la società ha proposto ricorso incidentale lamentando la violazione degli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c. e la non corretta applicazione del principio di diritto dettato dalla precedente sentenza rescindente, sostenendo che la condotta integrasse comunque giusta causa o comunque non potesse essere ridimensionata nei termini ritenuti dalla Corte di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore, ritenendo corretta la declaratoria di giudicato interno sulla questione dell'insussistenza del fatto materiale e insussistente l'omessa pronuncia; ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, osservando che la Corte di rinvio si era conformata al principio di diritto della precedente sentenza rescindente e aveva motivatamente applicato la tutela risarcitoria dell'art. 18, comma 5, Statuto dei lavoratori, dopo avere escluso la sussunzione del fatto nell'art. 9 del CCNL e valutato sproporzionata la sanzione espulsiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'interesse ad impugnare; la Corte non ravvisa violazione, poiché la questione era coperta da giudicato interno e comunque non più deducibile in rinvio.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude l'omissione perché il giudice di rinvio ha espressamente spiegato la preclusione derivante dal giudicato interno.
art. 384 c.p.c., comma 2
la Corte lo richiama per ribadire che il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato in cassazione e non può riaprire questioni già coperte dalla decisione rescindente.
art. 2104 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale come norma asseritamente violata, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non coglie la ratio decidendi e mira a una rivalutazione del merito.
art. 2105 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale come norma asseritamente violata, senza esito favorevole per la ricorrente incidentale.
art. 2106 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di proporzionalità disciplinare; la Corte di rinvio aveva già effettuato la valutazione sanzionatoria secondo il principio di diritto enunciato in sede rescindente.
art. 2119 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale sulla giusta causa; la Corte di rinvio ha escluso gli estremi della giusta causa e la Cassazione non accoglie la censura.
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
evocato come tutela reintegratoria nei casi di insussistenza del fatto contestato o di fatto punito con sanzione conservativa; la Corte richiama il precedente arresto che ne esclude l'applicazione in questa fattispecie.
art. 18, comma 5, L. n. 300/1970
applicato dalla Corte di rinvio e confermato dalla Cassazione come regime generale della tutela risarcitoria in caso di sproporzione della sanzione espulsiva, dopo esclusione della tutela reintegratoria.
art. 1, comma 57, L. n. 92/2012
richiamato quale norma processuale che disciplina l'opposizione nel rito dei licenziamenti.
art. 8, lett. d), C.C.N.L. Industria Meccanica
indicata come previsione sanzionatoria conservativa per le mancanze di maggior rilievo, base della valutazione di proporzionalità compiuta dal giudice di rinvio.
art. 9, C.C.N.L. Industria Meccanica
la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, ha escluso che la condotta del lavoratore potesse essere sussunta in tale tipizzazione contrattuale, perché più complessa e diversa dalle condotte immediatamente percepibili dal datore di lavoro.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l'obbligo di versamento del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione con rinvio proprio, non possono essere riaperte questioni già decise o coperte da giudicato interno, neppure se riproposte da una parte che in concreto abbia ottenuto un risultato favorevole su altro profilo della stessa controversia.
- L'assorbimento o l'inammissibilità per difetto di interesse di un'impugnazione incidentale non consente, in sede di rinvio, di rimettere in discussione questioni già definitivamente precluse dalla precedente fase di merito e non devolute con ricorso incidentale in cassazione.
- In materia di licenziamento disciplinare, la verifica della sussunzione della condotta nelle tipizzazioni del contratto collettivo deve essere rigorosa: non ogni comportamento genericamente assimilabile a una violazione dell'orario o della prestazione può essere ricondotto a una clausola sanzionata in via conservativa.
- Quando la condotta disciplinare non rientra nelle ipotesi collettive di tutela reintegratoria e il giudice la ritiene comunque non tale da integrare giusta causa, ma sproporzionata rispetto al recesso espulsivo, trova applicazione la tutela indennitaria generale prevista dallo Statuto dei lavoratori.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del fatto, delle prove o della proporzionalità della sanzione, senza confrontarsi con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
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