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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08307/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una biologa addetta a un laboratorio di analisi. Alla lavoratrice erano stati contestati, in sintesi, una gestione inadeguata delle giacenze di magazzino e l’acquisto di reagenti ritenuti non necessari, l’emissione di ordini relativi a reagenti non previsti dal contratto con la fornitrice e la mancata aliquotazione dei reagenti. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso per insussistenza dei fatti contestati, ordinando la reintegrazione e riconoscendo la tutela risarcitoria, mentre aveva escluso la ritorsività del licenziamento. La Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità disciplinare ma, su appello incidentale della lavoratrice, aveva qualificato il licenziamento come nullo per motivo ritorsivo, ricollegandolo presuntivamente alle iniziative giudiziarie intraprese dal coniuge contro la società. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata ammissione di prove testimoniali ritenute decisive e per errata valutazione della genericità della contestazione disciplinare; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e vizio motivazionale, lamentando il travisamento dei fatti e l’erronea ricostruzione presuntiva della natura ritorsiva del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, difetto di autosufficienza per mancata trascrizione dei capitoli di prova e, soprattutto, mancata censura di tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, poiché la Corte territoriale aveva fondato il rigetto anche sulla specifica genericità di una delle contestazioni e sull’irrilevanza della prova testimoniale rispetto alle altre contestazioni. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la doglianza generica e non specifica, perché non chiariva in che modo le norme sulle presunzioni fossero state violate e, sotto il profilo del vizio motivazionale, non si confrontava con la motivazione effettiva della sentenza d’appello. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e mancato confronto con la motivazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove, senza specifica critica idonea a scalfire la decisione impugnata

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell’onere della prova, ma senza allegare in modo specifico la sua violazione

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici, ma la censura è stata giudicata generica

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici, ma la censura è stata giudicata generica

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    mezzo di impugnazione dedotto per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato in modo non conforme al paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il difetto di specificità del ricorso

  • art. 1345 c.c.

    richiamato come base della nullità del licenziamento per motivo illecito determinante/ritorsivo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, perché l’eventuale accoglimento non potrebbe travolgere le ragioni non specificamente censurate.
  • La censura di omessa ammissione o valutazione delle prove deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli specifici capitoli di prova e spiegare in modo puntuale la loro decisività.
  • La deduzione di violazione di norme sulle presunzioni semplici richiede di indicare in concreto in quale passaggio il giudice di merito abbia errato nell’applicazione dei canoni di gravità, precisione e concordanza; formule generiche non sono sufficienti.
  • Il vizio di motivazione oggi è sindacabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è ammissibile trasformarlo in una critica generica alla ricostruzione dei fatti o alla coerenza logica della motivazione.
  • Quando la decisione di merito fonda l’esclusione o l’irrilevanza di una prova su plurime ragioni autonome, il ricorso deve aggredirle tutte, altrimenti resta inammissibile anche se una sola ragione fosse eventualmente censurabile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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