Cassazione Civile, Ordinanza n. 08397/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società per ristrutturazione aziendale ai sensi della L. n. 223/1991. Il lavoratore impugnava il recesso e, nei gradi di merito, otteneva l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, la reintegra e una condanna risarcitoria con versamento dei contributi. La Corte d'appello confermava il primo grado, ritenendo illegittima la limitazione della platea dei licenziabili a talune sedi aziendali, pur in presenza di un progetto di ristrutturazione riferito all'intero complesso aziendale. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado per asserita violazione delle forme di deposito della motivazione ai sensi della L. n. 92/2012; (2) violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 e dell'art. 41 Cost., sostenendo che la comparazione dei dipendenti non fosse esigibile tra sedi geograficamente lontane; (3) violazione dell'art. 5 L. n. 223/1991, deducendo che la riduzione fosse mirata a profili tecnici specifici e non a personale fungibile; (4) erronea applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18 St. lav., perché il vizio sarebbe stato solo formale e non sostanziale; (5) censura sulla mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale relativa al diverso regime sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamenti individuali plurimi per GMO.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla nullità della sentenza di primo grado, perché la diversa modalità di deposito della motivazione non determina nullità in assenza di previsione espressa e in mancanza di lesione del diritto di difesa o impugnazione. Ha poi respinto i motivi centrali sulla legittimità del licenziamento, ribadendo che, nei licenziamenti collettivi, la regola è la comparazione sull'intero complesso aziendale e che la limitazione a singole sedi o unità produttive è possibile solo se la società indichi specificamente nella comunicazione ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 le ragioni della delimitazione e dell'impossibilità di trasferimenti ad altre unità vicine, onere che nel caso di specie non risultava assolto. Ha inoltre affermato che la dislocazione territoriale delle sedi e i costi del trasferimento non consentono, di per sé, di escludere la comparazione con lavoratori di altre unità produttive. Quanto alla tutela, ha confermato l'applicazione dell'art. 18, comma 4, St. lav., poiché si era in presenza non di una mera irregolarità procedurale, ma di una violazione sostanziale dei criteri di scelta derivante dall'illegittima delimitazione della platea dei licenziabili. Infine, ha dichiarato non fondato il motivo sulla questione costituzionale, rilevando che la proposizione della questione non integra, di per sé, un motivo di ricorso per cassazione e che, comunque, il diverso regime sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo non è irragionevole, trattandosi di istituti diversi. Confermata quindi la soccombenza della società, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 57, L. n. 92/2012
la violazione delle modalità procedimentali del rito non comporta nullità della sentenza se non prevista espressamente e se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo senza lesione del diritto di difesa o di impugnazione
artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.
richiamati in tema di motivazione, ma la Corte esclude la nullità della pronuncia per la diversa modalità seguita dal giudice di merito
nei licenziamenti collettivi la scelta dei lavoratori deve riferirsi al complesso aziendale; la limitazione a una sede o reparto è ammessa solo se specificamente giustificata e comunicata, con onere datoriale di dimostrarne i presupposti
art. 41 Cost.
la libertà di iniziativa economica non consente di derogare unilateralmente alla disciplina legale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi
art. 18, commi 4, 5 e 7, L. n. 300/1970
la violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi comporta la tutela reintegratoria del comma 4, non la sola tutela indennitaria o la disciplina del comma 7
richiamato nel quadro della disciplina dei licenziamenti collettivi e delle conseguenze sanzionatorie
art. 5, comma 3, L. n. 223/1991
distinzione tra violazione delle procedure e violazione dei criteri di scelta, con applicazione di rimedi diversi
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della questione di uguaglianza, ma la Corte ritiene legittima la diversità di disciplina tra fattispecie diverse
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo costituzionale, senza incidere sulla decisione
art. 4 Cost.
la tutela del lavoro e la limitazione del recesso datoriale sono affidate alla discrezionalità del legislatore
art. 35 Cost.
richiamato a sostegno della necessità di tutela del lavoro
istanza di rimessione alle Sezioni Unite disattesa perché non proposta nelle forme dovute e perché non emergevano contrastanti questioni di diritto
richiamato quanto alle modalità di rimessione alle Sezioni Unite
richiamato per la disciplina dell'istanza di rimessione
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
la valutazione sulla trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 4, comma 3, L. n. 223/1991
la comunicazione di avvio della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni della delimitazione della platea e dell'eventuale mancato trasferimento ad altre unità produttive
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la regola generale impone la comparazione dei lavoratori sull'intero complesso aziendale; la delimitazione della platea a una singola unità produttiva o sede territoriale è possibile solo se il datore di lavoro esplicita in modo puntuale, nella comunicazione di apertura della procedura, le ragioni oggettive che la giustificano e quelle per cui non sia praticabile il trasferimento ad altre unità.
- La dislocazione geografica delle sedi e l'eventuale aggravio organizzativo o di costi derivante dal trasferimento non escludono, di per sé, l'obbligo di comparazione con i dipendenti di altre unità produttive, dovendosi privilegiare la disciplina legale del minor impatto sociale della ristrutturazione.
- La violazione consistente nell'aver operato la selezione dei licenziandi su una platea illegittimamente ristretta integra una violazione sostanziale dei criteri di scelta e non una mera irregolarità procedurale; per essa si applica la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav.
- Nel ricorso per cassazione non può costituire motivo autonomo la semplice prospettazione di una questione di legittimità costituzionale o la censura del mancato rinvio alla Corte costituzionale, poiché la scelta di sollevare la questione appartiene al giudice del merito.
- Il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo rispetto al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo: differenze di presupposti, procedure e controlli consentono al legislatore di prevedere rimedi sanzionatori diversi senza violare di per sé i principi di uguaglianza e ragionevolezza.
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