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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9995/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione/erronea applicazione dell'art. 2 legge n. 895/1967: la detenzione degli ordigni (capo B) sarebbe assorbita dalla più grave fabbricazione (capo A) perché le condotte sono coincidenti o contigue nel tempo; (2) errata applicazione degli artt. 434 e 449 c.p.: il fatto (capo C) non integrerebbe il disastro colposo perché il crollo sarebbe limitato a tramezzi interni e parti non essenziali, senza mettere in pericolo un numero indeterminato di persone; (3) omessa assunzione/valutazione di prova decisiva: mancata considerazione della relazione dei R.I.S. del 12/03/2020 che, secondo la difesa, lascerebbe incerte le cause dell'esplosione e potrebbe escludere la responsabilità imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la sentenza impugnata. Sono state confermate la condanna inflitta in rito abbreviato (pena di 4 anni di reclusione e 16.000 euro di multa), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il vincolo della continuazione e la diminuzione del rito in relazione ai capi A (fabbricazione di congegni/materie esplosive), B (detenzione) e C (disastro colposo/reati connessi). La Cassazione ha ritenuto legittima la distinzione tra fabbricazione e detenzione per la sussistenza di un apprezzabile intervallo temporale e per la rilevante quantità di materiale rinvenuto; ha confermato che il crollo parziale e gli effetti diffusi (tramezzi crollati, distacco della ringhiera, danni a veicoli e a immobili vicini) integrano, ex ante, il pericolo per un numero indeterminato di persone; ha altresì escluso la decisività della sola relazione RIS indicata dalla difesa, avendo i giudici di merito altri elementi tecnici e investigativi che ricostruiscono la dinamica dell'esplosione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • legge n. 895 del 1967

    Art. 1 e 2 sono stati applicati distintamente: la fabbricazione (art. 1) è stata ritenuta autonoma rispetto alla detenzione (art. 2) quando sussiste un apprezzabile intervallo temporale e un consistente quantitativo di materiali; quindi le condotte sono state considerate materialmente distinte e non assorbite l'una nell'altra

  • codice penale

    Gli artt. 434 e 449 (disastro colposo e relative previsioni) sono stati interpretati nel senso che non è necessario un 'crollo eclatante' per integrare il disastro: è sufficiente un avvenimento grave e complesso che, valutato ex ante, ponga in concreto pericolo la vita di un numero indeterminato di persone; il crollo parziale con effetti diffusi può soddisfare tale requisito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il devoluto in cassazione: le censure sono considerate nei limiti consentiti dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e)

    L'omessa valutazione di una prova può essere dedotta in cassazione solo se la prova indicata come decisiva è idonea a disarticolare l'intero impianto probatorio; la Corte ha ritenuto che la relazione RIS non abbia tale forza decisiva rispetto al complesso degli elementi acquisiti

  • D.P.R. n. 309 del 1990 (richiamato per analogia)

    art. 73 (richiamato per precedenti interpretativi)

    La Corte ha utilizzato analogie giurisprudenziali tratte dalla disciplina degli stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) per spiegare il principio secondo cui, quando le azioni tipiche sono ontologicamente e cronologicamente distinte, restano reati autonomi; viceversa, se coincidenti, l'ipotesi più grave assorbe le altre

Massime di principio

  • Quando si contestano più fattispecie (es. fabbricazione e detenzione di esplosivi), occorre valutare concretamente l'identità ontologica, cronologica e psicologica delle condotte: se esiste un apprezzabile intervallo di tempo e elementi che dimostrano autonomia, le condotte costituiscono reati distinti in concorso; altrimenti la condotta più grave può assorbire la minore
  • Per la fattispecie di disastro (o crollo colposo) non è necessario che il crollo sia totale o 'eccezionale' nelle dimensioni: rileva la valutazione ex ante del pericolo per un numero indeterminato di persone; crolli parziali che provocano effetti diffusi (danni a unità contigue, caduta di ringhiere, proiezione di schegge a distanza) possono integrare la fattispecie
  • In sede di cassazione, la doglianza per omessa valutazione di prova è ammessa solo se la prova omessa è specificamente indicata e dimostrabile come decisiva, ossia capace di disarticolare l'intero impianto probatorio costruito dai giudici di merito
  • Nel sistema della doppia conformità (sentenze di primo e secondo grado coerenti), le motivazioni dei giudici di merito si integrano: la Cassazione controlla la logicità, la completezza e la compatibilità del ragionamento complessivo, non ogni singolo passaggio non impugnato
  • Le richieste del Pubblico Ministero in Cassazione (es. annullamento con rinvio limitatamente a un capo) non vincolano la Corte di Cassazione, che decide sulla fondatezza dei motivi e sulla conformità del diritto applicato

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