Cassazione Penale, Sentenza n. 9995/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione/erronea applicazione dell'art. 2 legge n. 895/1967: la detenzione degli ordigni (capo B) sarebbe assorbita dalla più grave fabbricazione (capo A) perché le condotte sono coincidenti o contigue nel tempo; (2) errata applicazione degli artt. 434 e 449 c.p.: il fatto (capo C) non integrerebbe il disastro colposo perché il crollo sarebbe limitato a tramezzi interni e parti non essenziali, senza mettere in pericolo un numero indeterminato di persone; (3) omessa assunzione/valutazione di prova decisiva: mancata considerazione della relazione dei R.I.S. del 12/03/2020 che, secondo la difesa, lascerebbe incerte le cause dell'esplosione e potrebbe escludere la responsabilità imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la sentenza impugnata. Sono state confermate la condanna inflitta in rito abbreviato (pena di 4 anni di reclusione e 16.000 euro di multa), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il vincolo della continuazione e la diminuzione del rito in relazione ai capi A (fabbricazione di congegni/materie esplosive), B (detenzione) e C (disastro colposo/reati connessi). La Cassazione ha ritenuto legittima la distinzione tra fabbricazione e detenzione per la sussistenza di un apprezzabile intervallo temporale e per la rilevante quantità di materiale rinvenuto; ha confermato che il crollo parziale e gli effetti diffusi (tramezzi crollati, distacco della ringhiera, danni a veicoli e a immobili vicini) integrano, ex ante, il pericolo per un numero indeterminato di persone; ha altresì escluso la decisività della sola relazione RIS indicata dalla difesa, avendo i giudici di merito altri elementi tecnici e investigativi che ricostruiscono la dinamica dell'esplosione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Art. 1 e 2 sono stati applicati distintamente: la fabbricazione (art. 1) è stata ritenuta autonoma rispetto alla detenzione (art. 2) quando sussiste un apprezzabile intervallo temporale e un consistente quantitativo di materiali; quindi le condotte sono state considerate materialmente distinte e non assorbite l'una nell'altra
Gli artt. 434 e 449 (disastro colposo e relative previsioni) sono stati interpretati nel senso che non è necessario un 'crollo eclatante' per integrare il disastro: è sufficiente un avvenimento grave e complesso che, valutato ex ante, ponga in concreto pericolo la vita di un numero indeterminato di persone; il crollo parziale con effetti diffusi può soddisfare tale requisito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il devoluto in cassazione: le censure sono considerate nei limiti consentiti dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e)
L'omessa valutazione di una prova può essere dedotta in cassazione solo se la prova indicata come decisiva è idonea a disarticolare l'intero impianto probatorio; la Corte ha ritenuto che la relazione RIS non abbia tale forza decisiva rispetto al complesso degli elementi acquisiti
D.P.R. n. 309 del 1990 (richiamato per analogia)
art. 73 (richiamato per precedenti interpretativi)
La Corte ha utilizzato analogie giurisprudenziali tratte dalla disciplina degli stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) per spiegare il principio secondo cui, quando le azioni tipiche sono ontologicamente e cronologicamente distinte, restano reati autonomi; viceversa, se coincidenti, l'ipotesi più grave assorbe le altre
Massime di principio
- Quando si contestano più fattispecie (es. fabbricazione e detenzione di esplosivi), occorre valutare concretamente l'identità ontologica, cronologica e psicologica delle condotte: se esiste un apprezzabile intervallo di tempo e elementi che dimostrano autonomia, le condotte costituiscono reati distinti in concorso; altrimenti la condotta più grave può assorbire la minore
- Per la fattispecie di disastro (o crollo colposo) non è necessario che il crollo sia totale o 'eccezionale' nelle dimensioni: rileva la valutazione ex ante del pericolo per un numero indeterminato di persone; crolli parziali che provocano effetti diffusi (danni a unità contigue, caduta di ringhiere, proiezione di schegge a distanza) possono integrare la fattispecie
- In sede di cassazione, la doglianza per omessa valutazione di prova è ammessa solo se la prova omessa è specificamente indicata e dimostrabile come decisiva, ossia capace di disarticolare l'intero impianto probatorio costruito dai giudici di merito
- Nel sistema della doppia conformità (sentenze di primo e secondo grado coerenti), le motivazioni dei giudici di merito si integrano: la Cassazione controlla la logicità, la completezza e la compatibilità del ragionamento complessivo, non ogni singolo passaggio non impugnato
- Le richieste del Pubblico Ministero in Cassazione (es. annullamento con rinvio limitatamente a un capo) non vincolano la Corte di Cassazione, che decide sulla fondatezza dei motivi e sulla conformità del diritto applicato
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