Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9951/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento con cui il GIP aveva applicato la pena di 1 anno e 9 mesi e, subordinandone la sospensione condizionale al compimento di lavoro di pubblica utilità, aveva fissato la durata di tale obbligo pari alla durata della pena sospesa. Il motivo principale è che la durata così fissata eccedeva il limite massimo previsto dalla legge per la prestazione di lavoro di pubblica utilità (massimo sei mesi) e che il giudice aveva imposto un obbligo non concordato dalle parti nel procedimento di cui all'art. 444 c.p.p., eccedendo i poteri consentiti nel rito del giudizio abbreviato/patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato due vizi rilevabili d'ufficio: (1) difetto di correlazione tra la richiesta concordata dalle parti e la sentenza, perché il GIP ha subordinato la sospensione condizionale a un obbligo non pattuito; (2) illegalità della pena, perché la durata del lavoro di pubblica utilità fissata dal GIP risultava superiore al limite legale massimo (sei mesi). La Corte ha quindi annullato la decisione e disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. c.p.p.

    Disciplina del patteggiamento: l'accordo delle parti sulla pena vincola il giudice, che non può introdurre condizioni non concordate dalle parti nel procedimento speciale.

  • art. 165 c.p.

    Regola sulla sospensione condizionale della pena; la Corte sottolinea che, quando la sospensione è richiesta nel patteggiamento, gli obblighi connessi devono essere oggetto di pattuizione tra le parti e non possono essere imposti d'ufficio dal giudice.

  • art. 54, d.lgs. 28.8.2000, n. 274

    Norma che disciplina il lavoro di pubblica utilità; la durata della prestazione soggiace ai limiti previsti dalla normativa speciale e non può eccedere i massimi stabiliti.

  • artt. 18-bis disp. coord. trans. c.p.

    Previsione normativa che, congiuntamente all'art. 54 del d.lgs. 274/2000, pone un limite massimo (sei mesi) alla durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

  • art. 165, comma 1, c.p.

    Limita la durata degli obblighi connessi alla sospensione condizionale in relazione alla misura della pena sospesa; il giudice deve rispettare tali limiti.

  • art. 448, co. 2-bis, c.p.p.

    Limiti alla possibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso perché nel caso erano ravvisabili vizi tra quelli dalla disposizione indicati (difetto di correlazione e illegittimità della pena).

  • art. 23, co. 8, d.l. 28.10.2020, n. 137

    Norma citata in relazione alla modalità di trattazione orale dei ricorsi in udienza pubblica; menzionata nella motivazione processuale sul deposito della requisitoria scritta.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il consenso delle parti deve comprendere non solo la misura della pena, ma anche gli eventuali obblighi 'ex lege' connessi alla sospensione condizionale; il giudice non può imporre obblighi non concordati.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata dal giudice a requisiti o obblighi che le parti non hanno pattuito; se l'efficacia della richiesta è subordinata alla concessione della sospensione e le parti non hanno concordato l'obbligo richiesto, il giudice deve rigettare la richiesta e non integrare il patto.
  • La durata della prestazione di lavoro di pubblica utilità è soggetta a un limite massimo di sei mesi (artt. 18-bis disp. coord. trans. c.p. e art. 54 d.lgs. 274/2000) e, se inferiore, al limite derivante dall'art. 165 c.p.; un provvedimento che eccede tali limiti è illegittimo.
  • I vizi di illegalità della pena o la mancanza di corrispondenza tra quanto concordato e quanto poi disposto dal giudice possono essere rilevati d'ufficio in sede di cassazione anche per sentenze di applicazione della pena, nei limiti previsti dalla legge.
  • In caso di reiterazione del beneficio della sospensione condizionale (recidiva nella fruizione del beneficio) il giudice non può autonomamente modulare o imporre nuovi obblighi non convenuti dalle parti; la modulazione degli obblighi resta oggetto di accordo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.