Cassazione Penale, Sentenza n. 9951/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento con cui il GIP aveva applicato la pena di 1 anno e 9 mesi e, subordinandone la sospensione condizionale al compimento di lavoro di pubblica utilità, aveva fissato la durata di tale obbligo pari alla durata della pena sospesa. Il motivo principale è che la durata così fissata eccedeva il limite massimo previsto dalla legge per la prestazione di lavoro di pubblica utilità (massimo sei mesi) e che il giudice aveva imposto un obbligo non concordato dalle parti nel procedimento di cui all'art. 444 c.p.p., eccedendo i poteri consentiti nel rito del giudizio abbreviato/patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato due vizi rilevabili d'ufficio: (1) difetto di correlazione tra la richiesta concordata dalle parti e la sentenza, perché il GIP ha subordinato la sospensione condizionale a un obbligo non pattuito; (2) illegalità della pena, perché la durata del lavoro di pubblica utilità fissata dal GIP risultava superiore al limite legale massimo (sei mesi). La Corte ha quindi annullato la decisione e disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 444 e ss. c.p.p.
Disciplina del patteggiamento: l'accordo delle parti sulla pena vincola il giudice, che non può introdurre condizioni non concordate dalle parti nel procedimento speciale.
art. 165 c.p.
Regola sulla sospensione condizionale della pena; la Corte sottolinea che, quando la sospensione è richiesta nel patteggiamento, gli obblighi connessi devono essere oggetto di pattuizione tra le parti e non possono essere imposti d'ufficio dal giudice.
art. 54, d.lgs. 28.8.2000, n. 274
Norma che disciplina il lavoro di pubblica utilità; la durata della prestazione soggiace ai limiti previsti dalla normativa speciale e non può eccedere i massimi stabiliti.
artt. 18-bis disp. coord. trans. c.p.
Previsione normativa che, congiuntamente all'art. 54 del d.lgs. 274/2000, pone un limite massimo (sei mesi) alla durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
art. 165, comma 1, c.p.
Limita la durata degli obblighi connessi alla sospensione condizionale in relazione alla misura della pena sospesa; il giudice deve rispettare tali limiti.
art. 448, co. 2-bis, c.p.p.
Limiti alla possibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso perché nel caso erano ravvisabili vizi tra quelli dalla disposizione indicati (difetto di correlazione e illegittimità della pena).
art. 23, co. 8, d.l. 28.10.2020, n. 137
Norma citata in relazione alla modalità di trattazione orale dei ricorsi in udienza pubblica; menzionata nella motivazione processuale sul deposito della requisitoria scritta.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il consenso delle parti deve comprendere non solo la misura della pena, ma anche gli eventuali obblighi 'ex lege' connessi alla sospensione condizionale; il giudice non può imporre obblighi non concordati.
- La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata dal giudice a requisiti o obblighi che le parti non hanno pattuito; se l'efficacia della richiesta è subordinata alla concessione della sospensione e le parti non hanno concordato l'obbligo richiesto, il giudice deve rigettare la richiesta e non integrare il patto.
- La durata della prestazione di lavoro di pubblica utilità è soggetta a un limite massimo di sei mesi (artt. 18-bis disp. coord. trans. c.p. e art. 54 d.lgs. 274/2000) e, se inferiore, al limite derivante dall'art. 165 c.p.; un provvedimento che eccede tali limiti è illegittimo.
- I vizi di illegalità della pena o la mancanza di corrispondenza tra quanto concordato e quanto poi disposto dal giudice possono essere rilevati d'ufficio in sede di cassazione anche per sentenze di applicazione della pena, nei limiti previsti dalla legge.
- In caso di reiterazione del beneficio della sospensione condizionale (recidiva nella fruizione del beneficio) il giudice non può autonomamente modulare o imporre nuovi obblighi non convenuti dalle parti; la modulazione degli obblighi resta oggetto di accordo.
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