Cassazione Penale, Sentenza n. 9954/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che confermava le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale (capi A e B) relative al fallimento delle società Pasticceria e gelateria La Torraca s.n.c. e Art Cream s.n.c. hanno dedotto due motivi comuni: 1) nullità della sentenza per mancata indicazione dell'autorità giudiziaria nella intestazione ai sensi dell'art. 546 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta inadeguata valutazione delle risultanze probatorie e travisamento del fatto da parte dei giudici di merito, sostenendo che le società facevano parte di un unico gruppo/azienda familiare e richiamando elementi probatori e atti processuali che, a loro dire, avrebbero dovuto escludere le fattispecie contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la deduzione di nullità: l'autorità giudiziaria era agevolmente identificabile (Corte d'Appello di Salerno) e la mancata indicazione non rientra tra le ipotesi di nullità ex artt. 125 e 546 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha escluso che si potesse dedurre in cassazione un travisamento del fatto o ottenere una rivalutazione delle prove; i ricorrenti avevano proposto una mera versione alternativa dei fatti senza indicare puntualmente atti e prove omessi o mal interpretati né dimostrarne l'effetto radicalmente invalidante sulla motivazione. La Corte ha confermato che i giudici di primo e secondo grado avevano seguito un percorso motivazionale coerente e che gli elementi sintomatici suffragavano sia la bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) sia la bancarotta fraudolenta documentale con dolo generico. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 546, comma 1 e 3, c.p.p.
La mancata indicazione dell'autorità giudiziaria nella intestazione della sentenza non integra di per sé una nullità quando l'autorità è agevolmente identificabile dal contesto; non rientra tra le ipotesi di nullità rilevanti ex artt. 125 e 546 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (modificato dalla legge n. 46/2006)
Limita la cognizione della Corte di cassazione in materia di valutazione probatoria: non è consentito dedurre un travisamento del fatto attraverso mera rivalutazione delle prove; la Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella ricostruzione dei fatti
art. 216, co. 1, n. 2, legge fallimentare
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale può ricorrere anche nella forma prevista dalla norma con dolo generico quando la documentazione contabile è parziale, scarna o irregolare e ciò impedisce la ricostruzione del patrimonio; tale irregolare tenuta può essere valutata come strumento per occultare distrazioni
Consente la condanna alle spese e a somme alla cassa delle ammende per ricorsi manifestamente inammissibili o infondati per colpa del ricorrente
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Prevede che la trattazione orale in udienza pubblica è prevista solo per i ricorsi per i quali tale modalità sia stata specificamente richiesta da una delle parti
Massime di principio
- La mancata indicazione dell'autorità giudiziaria nella intestazione della sentenza non determina automaticamente la nullità se l'autorità è agevolmente identificabile dal testo e dal contesto procedurale
- In Cassazione è preclusa la revisione della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito: i motivi che si risolvono in una mera alternativa ricostruzione fattuale sono inammissibili
- Per censurare la motivazione in Cassazione occorre: individuare esattamente l'atto processuale omesso o male interpretato; indicare il dato probatorio emergente; provare la verità del dato; spiegare perché esso compromette radicalmente la tenuta logica della decisione
- La prova del dolo nelle fattispecie di bancarotta fraudolenta può essere desunta da elementi sintomatici e circostanze concreti (es. documentazione scarna o irregolare, cessioni o svuotamento del patrimonio) valutati nel loro coordinamento
- Le decisioni conformi di primo e secondo grado (doppia conforme) rafforzano la tenuta motivazionale e rendono più difficile il successo di censure in Cassazione
- Richiedere la trattazione orale in Cassazione durante il periodo di applicazione del d.l. 137/2020 richiede una specifica istanza; in sua assenza la trattazione può essere decisa sulla base di memoria e requisitoria scritta
- Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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