Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9952/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lo Monaco impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale contestando: 1) il travisamento della prova circa il suo ruolo (sosteneva di essere mero prestanome e che l'attività era stata gestita dal padre del teste Tumminelli); 2) l'insussistenza o irrilevanza del passivo fallimentare e la conseguente mancanza dello scopo di procurarsi un ingiusto profitto ai danni dei creditori; 3) la carenza di motivazione circa il dolo specifico richiesto per la sottrazione/distruzione delle scritture contabili (sosteneva che il fatto andava ricondotto all'art. 217 L.F.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente a profili determinanti: ha escluso il travisamento della prova sul ruolo di prestanome e ha confermato l'esistenza del passivo contestato, ma ha censurato la sentenza impugnata per mancata e non congrua motivazione in ordine al dolo specifico richiesto per l'ipotesi di occultamento/sottrazione delle scritture contabili (art. 216, comma 1, n.2 L.F.), distinguendo tale fattispecie dalla fraudolenta tenuta (che richiede dolo generico). Inoltre ha rilevato l'omesso confronto con la pronuncia della Corte costituzionale n.222/2018 e con le Sezioni Unite, con conseguente errata determinazione delle pene accessorie fallimentari. Per questi motivi la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Distinzione tra due ipotesi alternative: occultamento/sottrazione delle scritture (richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta delle scritture (delitto a dolo generico, accertabile solo su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati). La sentenza impugnata non ha adeguatamente argomentato la sussistenza del dolo specifico per l'ipotesi di occultamento.

  • art. 217 legge fallimentare

    Richiamata dal ricorrente come possibile qualificazione alternativa del fatto (bancarotta semplice/documentale non dolosa). La Corte ha ritenuto la deduzione rilevante ai fini del corretto inquadramento dell'elemento soggettivo, rimandando la valutazione alla Corte territoriale.

  • ultima comma art. 216 legge fallimentare (pena accessoria)

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"

    La formulazione testuale è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale (n.222/2018) in quanto confina automaticamente la durata delle pene accessorie a dieci anni; la Corte di cassazione ricorda che, dopo la pronuncia costituzionale e le Sezioni Unite, la durata va determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art.133 c.p.

  • Corte costituzionale, sent. n. 222 del 05/12/2018

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"

    La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità della parte di norma che stabiliva automaticamente la durata di dieci anni per le pene accessorie, imponendo che la determinazione della durata sia effettuata in concreto dal giudice.

  • Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (Cassazione)

    Principio secondo cui, alla luce della pronuncia costituzionale, le pene accessorie con limiti di durata devono essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art.133 c.p., e non rapportate automaticamente alla pena principale.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata come criterio per la determinazione in concreto della durata delle pene accessorie (valutazione della gravità del fatto, del dolo, della personalità del reo, ecc.).

  • art. 37 cod. pen.

    Richiamato per sottolineare che la durata della pena principale non deve automaticamente determinare la durata delle pene accessorie; la Corte ha osservato che i giudici di merito non si sono confrontati con la giurisprudenza pertinente.

Massime di principio

  • Occultamento o sottrazione delle scritture contabili (art.216, c.1, n.2 L.F.) richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; il giudice deve motivare in modo chiaro e congruo la prova di tale intento e non limitarsi a constatare la mancanza dei libri.
  • La fraudolenta tenuta delle scritture contabili è fattispecie distinta e richiede dolo generico: si verifica soltanto quando i libri sono rinvenuti e l'esame ne dimostra l'alterazione o tenuta irregolare.
  • La doglianza per travisamento della prova richiede che l'interpretazione alternativa invocata dal ricorrente appaia verosimile e non immediatamente smentibile; la semplice diversa lettura del materiale probatorio non è sufficiente per la cassazione.
  • Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n.222/2018 e le Sezioni Unite, le pene accessorie con limiti devono essere determinate concretamente dal giudice in base ai criteri dell'art.133 c.p.; l'automatismo della durata massima è illegittimo.
  • In caso di insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo rilevante per la fattispecie (dolo specifico vs dolo generico), la Corte di cassazione annulla con rinvio per nuovo esame affinché la valutazione probatoria e la motivazione siano adeguatamente svolte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.