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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24469/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un intervento edilizio eseguito su un fondo privato confinante con quello dell'attore. I giudici di merito hanno ritenuto che il manufatto in cemento armato realizzato dai proprietari convenuti costituisse una nuova costruzione, o comunque un intervento idoneo a imporre il rispetto delle distanze legali, e ne hanno ordinato l'arretramento. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente la c.t.u. senza considerare le osservazioni del proprio consulente tecnico e avrebbe erroneamente qualificato l'intervento come nuova costruzione anziché ristrutturazione; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 23 del regolamento edilizio comunale e degli artt. 3, 31, 32 e 34 del D.Lgs. n. 380 del 2001, assumendo che si trattasse di mera ristrutturazione di un manufatto preesistente già non conforme alle distanze e che l'incremento volumetrico fosse contenuto entro la tolleranza di cantiere del 2,3%.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha osservato che i ricorrenti, sotto la veste formale della violazione di legge e del vizio di motivazione, miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. La sentenza d'appello è stata ritenuta adeguatamente motivata, perché fondata sulla c.t.u. rinnovata in secondo grado e sul raffronto fotografico tra stato attuale e pregresso, con incremento di lunghezza, larghezza, area e volume pari al 15,95%. È stato inoltre chiarito che la disciplina delle tolleranze costruttive o di cantiere rileva nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione ai fini sanzionatori, non nei rapporti tra privati. Infine, la Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini delle distanze, possono integrare nuova costruzione anche ristrutturazioni di rilevante entità che rendano l'opera oggettivamente diversa dalla precedente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e distrazione in favore dei difensori antistatari del resistente, oltre all'attestazione per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al c.d. minimo costituzionale: rilevano solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La carenza del requisito motivazionale determina nullità della sentenza solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale estreme, non per semplice insufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione di legge attengono all'erronea individuazione, interpretazione o sussunzione della norma, non alla ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il controllo sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale.

  • art. 23 regolamento edilizio del Comune di Riardo

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la legittimità dell'intervento, ma la Corte non vi ha ravvisato un errore di diritto decisivo.

  • art. 3 D.Lgs. n. 380 del 2001

    Richiamato nel ricorso in tema di qualificazione dell'intervento edilizio; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà alla rivalutazione del fatto.

  • art. 31 D.Lgs. n. 380 del 2001

    Richiamato nel ricorso; la Corte non ha ravvisato una falsa applicazione della norma, ma una contestazione della valutazione di merito.

  • art. 32 D.Lgs. n. 380 del 2001

    Richiamato nel ricorso; non è stata riconosciuta una violazione idonea a fondare cassazione.

  • art. 34 D.Lgs. n. 380 del 2001

    Le disposizioni sulle tolleranze costruttive riguardano la conformità edilizia e le sanzioni nei rapporti con la pubblica amministrazione, non i rapporti tra privati.

  • art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 380 del 2001

    La soglia di tolleranza non è stata ritenuta decisiva ai fini delle distanze legali nei rapporti tra privati.

  • art. 34-bis, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001

    Riproduce la logica delle tolleranze costruttive, ma resta estraneo alla tutela tra privati in materia di distanze.

  • art. 2-bis, comma 1-ter, D.P.R. n. 380 del 2001

    La norma, richiamata dalla Corte, non esclude che interventi di ricostruzione con aumento di volume o modifica della sagoma siano soggetti al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Fondamento della distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari del resistente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 5, comma 2, lettera a), n. 5, D.L. n. 70 del 2011

    Richiamato quale norma che ha modificato il regime delle tolleranze edilizie.

  • L. n. 106 del 2011

    Legge di conversione del D.L. n. 70 del 2011, richiamata nel contesto delle tolleranze edilizie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Base del procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o per chiedere una nuova valutazione delle prove.
  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta lamentarne l'insufficienza o il minor convincimento rispetto a una diversa lettura delle prove.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che abbia risposto ai rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del convincimento, senza necessità di confutare analiticamente tutte le critiche difensive.
  • Ai fini delle distanze legali tra costruzioni, possono integrare nuova costruzione anche interventi formalmente qualificati come ristrutturazione se, per entità delle modifiche a volume, dimensioni o collocazione, rendono l'opera complessivamente diversa da quella preesistente.
  • Le disposizioni sulle tolleranze costruttive o di cantiere, riferite alla conformità edilizia e al regime sanzionatorio, non sono di regola invocabili nei rapporti tra privati per elidere la tutela civilistica del vicino sul rispetto delle distanze.
  • La qualificazione dell'intervento edilizio ai fini delle distanze richiede una valutazione sostanziale dell'opera complessiva, non la sola etichetta formale attribuita dal costruttore o dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàVizi dell'immobile
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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