Cassazione Civile, Ordinanza n. 34220/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurata)
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di pagamento di ulteriori quattro mensilità di indennità di disoccupazione ordinaria, oltre a dodici mensilità di indennità di mobilità e agli assegni per il nucleo familiare. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande; la Corte d'appello di Firenze aveva invece accolto parzialmente il gravame della beneficiaria, riconoscendole il diritto a quattro mensilità di indennità di disoccupazione ordinaria, ritenendo insussistente la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e affermando che non fosse necessaria la previa iscrizione al Centro per l'impiego. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato, in relazione agli artt. 2968 e 2969 c.c. e all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; in particolare sosteneva che la decadenza si applicherebbe anche alle controversie sul quantum debeatur, richiamando un precedente di legittimità e assumendo che l'indennità di disoccupazione ordinaria sarebbe una prestazione periodica frazionata in autonome obbligazioni, e non una prestazione unitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970 nel senso che la decadenza prevista dalla norma opera per le azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte e il pagamento degli accessori del credito, ma non per i casi in cui la prestazione sia stata riconosciuta e pagata solo parzialmente. Poiché la disposizione contrappone "adempimento" e "pagamento", il termine decadenziale decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte, non già dal mero pagamento parziale di una prestazione già riconosciuta. La Corte ha inoltre osservato che l'indennità di disoccupazione, quale prestazione di assicurazione sociale, non può essere ontologicamente "riconosciuta solo in parte", essendo i presupposti della prestazione o esistenti o inesistenti; distinta è invece la questione della quantificazione e del pagamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese di legittimità e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La decadenza si applica alle azioni per l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte e per il pagamento degli accessori del credito; non si applica al caso di prestazione riconosciuta e pagata solo in parte. Il termine decorre dal riconoscimento parziale o dal pagamento della sorte.
art. 4, comma 1, d.l. n. 384/1992
Richiamato come norma che ha sostituito il testo dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970.
Richiamata quale norma di conversione del d.l. n. 384/1992.
art. 38, comma 1, d.l. n. 98/2011
Richiamato come intervento integrativo dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970.
Richiamata quale norma di conversione del d.l. n. 98/2011.
Richiamati dalla parte ricorrente a supporto della censura sulla disciplina della decadenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come vizio denunciato nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 va interpretata in modo letterale e restrittivo: il riferimento alle prestazioni "riconosciute solo in parte" non è sovrapponibile al caso in cui la prestazione sia integralmente riconosciuta ma pagata solo parzialmente.
- La distinzione normativa tra "adempimento" e "pagamento" implica che la decadenza opera per il riconoscimento parziale della prestazione o per il pagamento degli accessori del credito, non per ogni contestazione relativa al quantum di una prestazione già riconosciuta.
- Per prestazioni di natura previdenziale o assicurativa, i presupposti del diritto alla prestazione sono strutturalmente alternativi (sussistono o non sussistono); la questione dell'importo dovuto attiene alla quantificazione e non trasforma la prestazione in una "riconoscibile solo in parte" ai fini decadenziali.
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