Cassazione Civile, Ordinanza n. 27872/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un educatore di convitto assunto a tempo indeterminato aveva agito per ottenere il riconoscimento della c.d. carta docente, ossia il beneficio economico di 500 euro annui previsto dalla legge n. 107 del 2015, per ciascun anno scolastico a decorrere dal 2015. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, sostenendo che la carta fosse riservata ai soli docenti e non anche agli educatori; con il secondo ha lamentato l'omesso esame dell'art. 1, comma 123, della medesima legge, assumendo che il limite di spesa ostasse al riconoscimento del beneficio agli educatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il personale educativo rientra, ai fini del trattamento economico e in ragione dell'equiparazione normativa e contrattuale con il personale docente, nell'ambito dei destinatari della carta docente; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che una eventuale insufficienza dell'allocazione di bilancio non può impedire il riconoscimento di un diritto previsto dalla legge. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito favorevole al lavoratore, condannando il Ministero alle spese, alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, L. 13 luglio 2015, n. 107
€ 500 annui; beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale
La carta docente ha natura di beneficio economico atipico, di contenuto pecuniario e finalizzato al pagamento di specifiche spese formative; spetta non solo ai docenti, ma anche al personale educativo per l'equiparazione funzionale e di trattamento economico.
art. 1, comma 123, L. 13 luglio 2015, n. 107
L'eventuale limite di spesa non può essere invocato per negare un diritto riconosciuto dalla legge; l'insufficienza dell'allocazione di bilancio non impedisce la declaratoria del diritto.
art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994
Il personale educativo è assimilato funzionalmente al personale docente nell'ambito della funzione docente.
art. 398 d.lgs. n. 297 del 1994
Pur permanendo la distinzione tra ruoli, al personale educativo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei docenti elementari, rilevando ai fini dell'equiparazione economica.
art. 127 CCNL Scuola 29 novembre 2007
La funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione degli allievi e prevede anche iniziative di formazione e aggiornamento, evidenziando la comunanza delle esigenze formative con i docenti.
art. 128 CCNL Scuola 29 novembre 2007
L'attività educativa è finalizzata alla crescita e alla socializzazione degli allievi e comprende anche aspetti psicopedagogici e di orientamento.
art. 129 CCNL Scuola 29 novembre 2007
Tra gli obblighi del personale educativo rientrano attività di programmazione, ricerca, documentazione e partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento.
art. 25 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018
Il personale educativo è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
art. 24, comma 2, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018
Il personale docente ed educativo appartiene alla comunità educante, confermando l'inserimento funzionale del personale educativo nell'area della funzione docente.
Le spese seguono la soccombenza.
In presenza di definizione conforme e assenza di ragioni per discostarsi dalla valutazione di abuso del processo, la parte soccombente può essere condannata a una somma ulteriore.
Richiamato per descrivere la prestazione come pagamento eseguito da un terzo nell'interesse del beneficiario.
Richiamato in via analogica per qualificare l'operazione come assimilabile all'espromissione o comunque a un pagamento mediante intervento del terzo.
La causa è stata trattata secondo il procedimento accelerato in camera di consiglio.
Richiamo alla motivazione per relationem ai precedenti conformi della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Escluso l'ulteriore contributo unificato per la P.A. ricorrente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La carta docente prevista per il personale scolastico ha natura di beneficio economico pecuniario atipico, destinato al pagamento di spese funzionali all'aggiornamento e alla formazione professionale, non di retribuzione accessoria in senso proprio.
- Ai fini dell'individuazione dei destinatari del beneficio, occorre valorizzare la collocazione funzionale e contrattuale del personale educativo nell'area della funzione docente e l'equiparazione di trattamento economico prevista dalla normativa di settore.
- Quando la legge istituisce un diritto economico, l'eventuale insufficienza della copertura o dell'allocazione di bilancio non ne esclude il riconoscimento, dovendo semmai l'assetto finanziario essere adeguato alla norma che attribuisce il diritto.
- In sede di interpretazione sistematica di norme di settore e contrattazione collettiva, la distinzione formale tra ruoli non impedisce l'applicazione di un beneficio economico comune se le funzioni svolte e gli oneri formativi risultano sostanzialmente assimilabili.
- Il giudice di legittimità può confermare il ricorso alla motivazione per relationem ai precedenti conformi quando la questione sia già stata risolta in senso univoco dalla giurisprudenza della Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27861/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27864/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27868/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27871/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27874/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27875/2024 del 29/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →