Cassazione Civile, Ordinanza n. 27871/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto delle rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale, entrambe accettate dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché le parti avevano reciprocamente accettato la rinuncia, con conseguente applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una serie di contratti denominati "cantiere scuola-lavoro" intercorsi tra un ente comunale e un soggetto dal 27.6.2006 al 26.1.2015. Il lavoratore sosteneva che il rapporto fosse in realtà di natura subordinata e chiedeva il riconoscimento dell'assunzione alle dipendenze dell'ente con inquadramento nella categoria C del CCNL Regioni e Autonomie locali, il pagamento delle differenze retributive, la riassunzione in servizio con il medesimo inquadramento, le spettanze dalla cessazione alla reintegra e il risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda di riconoscimento della subordinazione e accolto solo la domanda di differenze retributive, ma sulla diversa base dell'art. 2126 c.c., ritenendo esistente un rapporto di fatto, limitatamente a un impiego parziale in attività istituzionali estranee ai progetti di cantiere scuola-lavoro. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore ha resistito e ha proposto a sua volta ricorso incidentale con quattro motivi. Prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato rinuncia ai rispettivi ricorsi, con accettazione reciproca e dichiarata definizione transattiva della lite.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
Richiamato dalla corte d'appello come base della condanna alle differenze retributive, per la configurabilità di un rapporto di fatto con prestazione lavorativa resa in attività istituzionali estranee ai progetti formalmente denominati cantiere scuola-lavoro.
art. 390 c.p.c.
È la norma processuale che consente la rinuncia al ricorso; la Corte rileva la sussistenza delle condizioni processuali per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza di rinuncia accettata.
art. 391, comma 4, c.p.c.
La Corte esclude la pronuncia sulle spese perché le parti hanno reciprocamente accettato la rinuncia.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, entrambe le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi e la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia reciproca accettata, non si provvede sulle spese se le parti hanno espressamente prestato accettazione della rinuncia.
- La qualificazione del rapporto come subordinato o di fatto e l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. restano assorbite quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia delle parti, senza decisione sul merito.
Come è indicizzato
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