Cassazione Civile, Ordinanza n. 27864/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una dirigente medico dipendente di una azienda sanitaria locale aveva agito per ottenere differenze retributive, sostenendo che l'ente datore di lavoro avesse calcolato in modo errato il debito orario da considerare assolto mediante ferie, festività, malattie e assenze similari. In particolare, l'azienda aveva riconosciuto 6 ore di debito assolto per ciascuna giornata di assenza giustificata, mentre, essendo l'orario settimanale di 38 ore ripartito su 6 giornate lavorative, la dipendente riteneva che dovessero essere computate 6 ore e 20 minuti per giorno, con conseguente necessità di prestare più lavoro effettivo. Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano accolto la domanda della lavoratrice. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 24 e dell'art. 27 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 14 del CCNL dirigenza medica 3 novembre 2005, sostenendo che, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente, un eventuale errore nel criterio di calcolo del debito orario non poteva comunque fondare un diritto a differenze retributive; al più, la lavoratrice avrebbe potuto prospettare una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro se avesse allegato e provato un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'azienda sanitaria, richiamando un orientamento ormai consolidato in decisioni sovrapponibili. Ha affermato che la retribuzione del dirigente medico è mensile e omnicomprensiva, non parametrata al tempo effettivo di lavoro, e che il dirigente non può ottenere un compenso ulteriore per il lavoro eccedente rispetto all'orario collettivo, neppure se tale eccedenza derivi da un erroneo criterio di calcolo del debito orario adottato dall'amministrazione. Ha precisato che, in simile ipotesi, può al più ipotizzarsi una responsabilità datoriale risarcitoria, ma solo a fronte della specifica allegazione e prova di un danno concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della lavoratrice. Le spese dell'intero processo sono state compensate per il diverso esito dei giudizi di merito e per il recente consolidarsi dell'orientamento di legittimità; inoltre è stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché esponeva i fatti essenziali e le norme asseritamente violate in modo sufficiente ai fini dell'illustrazione del motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi quale vizio dedotto in cassazione.
art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001
Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti e ha natura omnicomprensiva; la retribuzione non è computata a ore.
art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001
La norma è stata richiamata dalla ricorrente come parte del quadro regolatorio della dirigenza pubblica.
art. 14 del CCNL Dirigenza Medica del 3.11.2005
È stata richiamata come fonte contrattuale collettiva applicabile al rapporto della dirigente medica.
La Corte ha rinviato, per le motivazioni più ampie, ai precedenti conformi già decisi.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
È stato escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Per i dirigenti medici il trattamento economico ha struttura mensile e omnicomprensiva: non esiste un diritto automatico a differenze retributive commisurate al tempo di lavoro effettivamente svolto oltre il minimo contrattuale, anche se l'amministrazione abbia adottato un criterio errato di calcolo del debito orario.
- L'organizzazione dei turni o il computo delle assenze ai fini del debito orario non incide di per sé sul diritto alla retribuzione del dirigente, quando la prestazione resa sia almeno pari a quella contrattualmente dovuta.
- Se l'erroneo calcolo del debito orario determina un pregiudizio concreto diverso dalla mera pretesa retributiva, il dipendente può prospettare una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, ma deve allegare e provare specificamente il danno alla salute, alla personalità morale o al riposo.
- Quando la questione è puramente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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