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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27861/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico di un'azienda sanitaria ha agito in giudizio sostenendo di avere subito un demansionamento a seguito della soppressione o redistribuzione di alcuni incarichi direttivi e professionali: in particolare, la perdita del ruolo di responsabile della gestione del servizio medico-legale anche sul contenzioso aziendale, nonché di ulteriori incarichi collegati (componenti di commissioni e comitati). Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della condotta datoriale, la reintegrazione nelle precedenti funzioni e il risarcimento del danno. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno respinto la domanda. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e l'erronea applicazione del principio dell'equivalenza formale, sostenendo che non sarebbe lecito privare il lavoratore di una parte rilevante delle mansioni anche se non dell'intero complesso funzionale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1218 c.c. per il danno asseritamente conseguente alla deprivazione mansionistica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato anche su una norma non applicabile ai dirigenti pubblici e, soprattutto, perché non confrontato con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: la cessazione della materia del contendere per alcuni incarichi, l'insussistenza dell'obbligo di attribuire taluni incarichi a un direttore di struttura complessa, la legittimità della nomina della controinteressata e la difetto di legittimazione passiva dell'azienda per uno dei profili dedotti. Ha inoltre osservato che la pretesa "privazione di una parte rilevante delle mansioni" non risultava prospettata in appello e che, comunque, il giudice di merito aveva accertato insindacabilmente l'assenza di uno svuotamento significativo delle competenze. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, esclusa la deprivazione mansionistica, mancavano anche allegazione e prova del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato attestato l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte ha rilevato che la norma riguarda il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e non è applicabile al dirigente medico ricorrente; il richiamo operato in appello è stato quindi qualificato come improprio, ma senza incidenza sull'esito per le ulteriori rationes decidendi non censurate.

  • art. 2103 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente nella formulazione originaria per sostenere una tutela sostanziale della professionalità contro la deprivazione di una parte rilevante delle mansioni; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 1218 c.c.

    La doglianza risarcitoria è respinta perché la corte territoriale aveva escluso la deprivazione dedotta e, in ogni caso, aveva rilevato il difetto di allegazione e prova del danno.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte attesta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: la mancata censura anche di una sola di esse rende irrilevanti le altre doglianze.
  • La disciplina dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 concerne il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e non può essere automaticamente estesa al dirigente pubblico destinatario di incarichi direttivi.
  • In tema di lamentato demansionamento, la censura deve essere coerente con quanto dedotto nei gradi di merito e non può fondarsi per la prima volta in cassazione su una diversa qualificazione fattuale della lesione.
  • Il risarcimento del danno da asserita dequalificazione presuppone, oltre alla violazione, specifiche allegazioni e prova del pregiudizio; se il giudice di merito esclude lo svuotamento significativo delle mansioni, viene meno anche il fondamento della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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