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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27868/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale per contributi previdenziali dovuti da un lavoratore autonomo/libero professionista in relazione ai redditi prodotti nell'anno 2004. Il giudice d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito contributivo dell'ente, con decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e della normativa previdenziale e fiscale richiamata, sostenendo che, fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, esso sarebbe stato giuridicamente impossibilitato a conoscere il reddito imponibile e quindi a esigere i contributi; di conseguenza, a suo dire, la prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima di tale adempimento dichiarativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello. Ha ritenuto infondato il motivo dell'ente previdenziale, richiamando un orientamento consolidato secondo cui la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione fiscale è qualificata come mera dichiarazione di scienza, non presupposto del credito contributivo; la sua eventuale mancanza al momento della scadenza integra al più una difficoltà di fatto, ma non un'impossibilità giuridica idonea a differire il dies a quo della prescrizione. Applicando tali principi al caso concreto, essendo i redditi riferiti al 2004 e il primo atto interruttivo successivo al quinquennio, il credito era prescritto. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato supplementare in conseguenza del rigetto.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; la Corte esclude che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi integri un'impossibilità giuridica tale da impedire l'esercizio del diritto contributivo.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31

    È richiamata quale base normativa dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alla gestione previdenziale, ma non viene interpretata in modo autonomo oltre al coordinamento con le regole sulla prescrizione.

  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 10, 13, 18

    I versamenti dei contributi dovuti dagli iscritti sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; il termine di pagamento è quindi ancorato alla scadenza fiscale, non alla concreta presentazione della dichiarazione.

  • d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3

    È menzionato tra le norme fiscali richiamate a sostegno del coordinamento tra dichiarazione dei redditi e versamenti, senza autonoma statuizione.

  • d.P.R. 22 luglio 1998, n. 600, artt. 36-bis, comma 2, lett. f), e 36-ter

    Sono richiamati nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 435, art. 17, commi 1 e 2

    È richiamato nel motivo di ricorso quale norma sui termini di versamento collegati alla dichiarazione, ma la Corte ribadisce che ciò non sposta la decorrenza della prescrizione.

  • r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55

    i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

    La norma è interpretata nel senso che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del loro pagamento, non da un momento successivo legato alla conoscenza del reddito da parte dell'ente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per i contributi previdenziali dovuti in relazione a redditi prodotti dal soggetto obbligato, il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza del termine di pagamento dei contributi, non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • La dichiarazione dei redditi costituisce una mera dichiarazione di scienza e non un presupposto costitutivo del credito contributivo; la sua mancata presentazione tempestiva non impedisce giuridicamente all'ente di agire, ma al più genera una difficoltà di fatto irrilevante ai fini della prescrizione.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'impossibilità idonea a differire la decorrenza della prescrizione deve essere giuridica e non meramente fattuale.
  • Quando l'atto interruttivo della prescrizione interviene dopo il decorso del termine quinquennale calcolato dalla scadenza del pagamento, il credito contributivo deve ritenersi prescritto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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