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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27875/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico dipendente di una azienda sanitaria locale aveva chiesto in giudizio le differenze retributive sostenendo che, nel calcolo del debito orario settimanale di 38 ore, le assenze giustificate (ferie, festività, malattie e simili) avessero dovuto essere computate come 6 ore e 20 minuti per ciascuna giornata, e non come sole 6 ore. Secondo il lavoratore, tale criterio di calcolo lo avrebbe costretto a rendere più tempo di lavoro effettivo per coprire l’orario settimanale, con conseguente diritto a maggiori somme. La domanda era stata accolta in primo grado e confermata in appello. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 24 e dell’art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell’art. 14 del CCNL della dirigenza medica del 3.11.2005, sostenendo che, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, l’eventuale errore nel metodo di calcolo del debito orario non poteva comunque generare un diritto a differenze retributive, potendo al più rilevare come pregiudizio risarcibile se allegato e provato specificamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’azienda sanitaria, richiamando un orientamento già formatosi in casi analoghi e ritenuto consolidato. Ha affermato che la retribuzione del dirigente medico è mensile e onnicomprensiva, non oraria, e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti dal rapporto dirigenziale. Ne consegue che il dirigente non può ottenere, a titolo retributivo, somme ulteriori per il preteso lavoro eccedente rispetto all’orario contrattuale, neppure se tale eccedenza dipenda da un errato criterio aziendale di calcolo del debito orario minimo assolto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell’intero processo sono state compensate in ragione del diverso esito dei gradi di merito e del recente consolidarsi dell’indirizzo di legittimità; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001

    il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, con retribuzione su base mensile e omnicomprensiva

  • art. 27 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo della dirigenza pubblica

  • art. 14 CCNL della Dirigenza Medica del 3.11.2005

    richiamato quale fonte collettiva rilevante per la disciplina dell’orario e del trattamento economico

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente, una volta cassata la sentenza, la decisione nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 3-ter, comma 1, lett. b, l. n. 53 del 1994

    «L’avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile … a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: … b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 6-quater del medesimo decreto»

    la notifica del ricorso al contumace in appello è stata ritenuta correttamente eseguita via PEC all’indirizzo risultante dall’INAD

  • art. 12, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 149 del 2022

    ha introdotto la previsione richiamata nell’art. 3-ter della l. n. 53 del 1994

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato per l’esito del giudizio

Massime di principio

  • Nel rapporto di dirigenza medica pubblica la retribuzione è strutturata su base mensile e ha carattere omnicomprensivo: non è parametrata al numero di ore effettivamente lavorate.
  • L’eventuale erroneità del criterio aziendale di calcolo del debito orario minimo assolto non fonda, di per sé, un diritto a differenze retributive per lavoro eccedente.
  • Per ottenere un ristoro diverso dalla retribuzione contrattuale, il dirigente deve allegare e provare uno specifico pregiudizio risarcibile alla salute, alla personalità morale o al riposo.
  • In presenza di un indirizzo di legittimità recente ma ormai chiaro e di accertamenti di fatto non necessari, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
  • La notifica del ricorso per cassazione al contumace in appello è valida se eseguita all’indirizzo PEC risultante dal pubblico elenco dei domicili digitali applicabile al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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