Cassazione Civile, Ordinanza n. 35859/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'annullamento di tre avvisi di accertamento relativi alla tassazione di una plusvalenza realizzata con la cessione, il 1 luglio 2002, di quote indivise di un terreno poi considerato edificabile. I contribuenti avevano ceduto quote di un nono ciascuno, in comunione con altri comproprietari. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che, trattandosi di accertamenti collegati alla cessione della medesima area e alla posizione di più comproprietari, il processo avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, e dell'art. 67 TUIR, sostenendo che la norma interpretativa sull'edificabilità delle aree ha efficacia retroattiva e si applica anche alla cessione anteriore alla sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso: ha ritenuto tempestiva la notifica perché rileva, per il notificante, la data di consegna dell'atto all'ufficiale postale; ha inoltre escluso che il ricorrente fosse non identificabile, poiché l'atto proveniva dall'Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, con indicazione di codice fiscale e recapiti. Nel merito, ha accolto il secondo motivo: ha affermato che l'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, essendo norma di interpretazione autentica, ha effetto retroattivo e si applica anche alla fattispecie, poiché l'edificabilità dell'area va desunta dalla qualificazione del terreno nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i giudizi relativi agli altri comproprietari risultavano già definiti con sentenze passate in giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla stessa Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla partecipazione necessaria al giudizio tributario; il motivo fondato su tale disposizione è stato però dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul vizio processuale dedotto a fondamento del primo motivo di ricorso.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006
norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, che chiarisce il concetto di area edificabile ai fini fiscali.
art. 67, comma 1, lett. b) TUIR
norma richiamata per la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell'area considerata edificabile.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992
norma interpretata autenticamente dalla disposizione del 2006: l'edificabilità dell'area si desume dalla qualificazione nel piano regolatore generale adottato dal Comune.
Massime di principio
- Le norme di interpretazione autentica hanno efficacia retroattiva e devono essere applicate anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore, salvo limiti espressi non emergenti nel caso concreto.
- Ai fini fiscali, la qualificazione edificatoria di un'area dipende dalla previsione del piano regolatore generale adottato dal Comune, senza che occorrano l'approvazione regionale o gli strumenti urbanistici attuativi.
- Nel processo civile e tributario, l'eccezione di tardività della notificazione va valutata con riguardo al notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale postale o all'organo notificatore, mentre per il destinatario rileva il perfezionamento della conoscenza legale.
- Il ricorso per cassazione difetta di interesse quando il motivo è diretto contro una questione ormai priva di incidenza pratica perché le posizioni delle altre parti interessate risultano già coperte da giudicato.
- La censura per violazione del litisconsorzio necessario può diventare priva di interesse se i giudizi relativi agli altri soggetti necessari si sono già definiti con giudicato, eliminando l'utilità concreta della decisione sul punto.
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