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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26495/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo debitore di un conto corrente bancario connesso ad anticipi su crediti e sconti, assistito da fideiussione prestata da una socia accomandataria della società correntista. Il tribunale, in sede di opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo rilevando la nullità della pattuizione relativa alle commissioni di massimo scoperto per difetto di prova scritta e ritenendo inoltre che la condotta della banca avesse arrecato pregiudizio al fideiussore. La corte d’appello ha invece escluso una responsabilità della banca/cessionaria, osservando che il mancato pagamento delle fatture da parte del debitore ceduto dipendeva dalla condotta della società garantita, la quale aveva comunicato una variazione della domiciliazione dei pagamenti senza poi riversare alla banca le somme incassate; secondo il giudice di merito, tale circostanza non incideva sulla sorte del credito. Ha quindi affermato che il pagamento al cedente aveva comunque accresciuto il patrimonio del debitore principale e, per riflesso, rafforzato la garanzia del creditore e del fideiussore, escludendo danni da perdita della surrogazione o del regresso. Avverso tale decisione il fideiussore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell’art. 1264, comma 2, c.c., in relazione all’art. 117 d.lgs. 163/2006 e agli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse ravvisato la contrarietà a correttezza e buona fede della banca per non avere notificato al debitore ceduto la cessione dei crediti relativi ad alcune fatture; 2) violazione degli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c., deducendo che la banca avrebbe dovuto tutelare il garante secondo buona fede; 3) nullità e/o decadenza della fideiussione per mancata preventiva escussione del debitore, in base alle clausole del contratto fideiussorio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi, perché formulati in modo generico e non conforme agli oneri di specificità ex artt. 366 n. 3 e 6 c.p.c.; quanto alle censure di diritto, la ricorrente si era limitata a elencare le norme asseritamente violate senza confrontarle con la motivazione della sentenza impugnata; quanto al vizio motivazionale, non era chiarito quale fatto decisivo fosse stato omesso. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava sostanzialmente a una diversa ricostruzione dell’interpretazione del contratto, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati. Il ricorso incidentale condizionato della società cessionaria, relativo alla qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia, è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Non vi è stata cassazione della sentenza impugnata, che è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla cessione del credito e opponibilità al debitore ceduto; la Corte non entra nel merito dell’asserita violazione perché censura inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 117 d.lgs. n. 163/2006

    Invocato dalla ricorrente in collegamento con la disciplina della cessione; la Corte non ne esamina il contenuto per carenza di adeguata critica alla sentenza impugnata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come parametri di valutazione delle prove; la censura è dichiarata inammissibile perché non specificamente argomentata.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Invocati in tema di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte rileva che il motivo non confronta le norme con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela del fideiussore; la censura è dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorrente deve articolare motivi specifici, indicando l’errore di diritto o il fatto decisivo omesso; in mancanza il ricorso è inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte afferma che il ricorso non consente di comprendere le ragioni dell’impugnazione perché non soddisfa gli oneri di esposizione sommaria dei fatti e di specificità/individuazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 366 c.p.c.

    Per il vizio di violazione di legge è necessario indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il raffronto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per rilevare che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente precluso.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la qualificazione della garanzia; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 1323 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale insieme alle norme sull’interpretazione del contratto; motivo assorbito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla interpretazione del contratto; la Corte non decide nel merito per assorbimento.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla interpretazione sistematica del contratto; motivo assorbito.

  • art. 1936 c.c. e ss.

    Richiamati nel ricorso incidentale per la disciplina della fideiussione; il motivo resta assorbito.

  • art. 1949 c.c.

    Richiamato nella motivazione della sentenza d’appello per escludere un danno da perdita della surrogazione in capo al fideiussore.

  • art. 1950 c.c.

    Richiamato nella motivazione della sentenza d’appello per escludere un danno da perdita del diritto di regresso del fideiussore.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede l’indicazione puntuale delle norme asseritamente violate, del loro contenuto precettivo e del raffronto con la motivazione della sentenza impugnata; la mera elencazione di disposizioni in rubrica o in modo assertivo non soddisfa l’onere di specificità e comporta inammissibilità.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve individuare in modo chiaro il fatto storico decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame; se il motivo non consente di comprendere quale fatto sia stato trascurato, la doglianza è inammissibile.
  • Le critiche che, sotto il nome di violazione di legge, mirano in realtà a una diversa ricostruzione dell’interpretazione del contratto o della valutazione di merito sono inammissibili in cassazione se non indicano specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo del loro preteso scostamento.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente ristretto dalle preclusioni previste dall’art. 348-ter c.p.c., rendendo più difficile l’ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La perdita di utilità lamentata dal fideiussore va comunque collegata a un effettivo pregiudizio giuridicamente rilevante; la mera deduzione di un omesso adempimento del creditore non è sufficiente se la motivazione di merito esclude, in fatto, un danno da perdita di surrogazione o regresso.
  • La qualificazione della garanzia come fideiussione o contratto autonomo di garanzia è questione di interpretazione del regolamento negoziale riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non mediante una diversa lettura del testo contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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