Cassazione Civile, Ordinanza n. 16328/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito complessivo del contribuente ai sensi dell'art. 38, commi quarto e seguenti, d.P.R. n. 600/1973, partendo da un reddito dichiarato pari a zero e contestando un maggior reddito di euro 63.634,00 sulla base di indici di capacità contributiva (pagamento di polizze assicurative, abitazione principale, possesso di autovettura di grossa cilindrata, incrementi patrimoniali e spese di istruzione del figlio). Il contribuente, dopo il tentativo di accertamento con adesione, impugnava l'atto davanti alla CTP, che accoglieva parzialmente il ricorso; in appello la CTR riduceva ulteriormente il reddito imponibile a euro 31.134,00 e respingeva l'appello incidentale dell'Ufficio. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, oltre a omesso esame, per mancata riunione di procedimenti e gravami relativi ad accertamenti connessi per annualità successive e per il coniuge, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto valutare la congruità del reddito in relazione a più periodi d'imposta; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 10 settembre 1992, nonché erronea valutazione degli indici di capacità contributiva, contestando in particolare l'inclusione dell'autovettura BMW tra i beni-indice perché asseritamente riferibile all'attività d'impresa e, comunque, la correttezza dell'accertamento redditometrico basato su meri indici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la riunione dei procedimenti ex art. 29 d.lgs. n. 546/1992 è un potere ordinatorio del giudice, esercitato nell'interesse dell'economia processuale, e la sua omessa attivazione non integra un vizio denunciabile come omessa pronuncia o nullità. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, perché la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; inoltre ha ribadito che l'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 si fonda su indici di capacità contributiva e su spese per incrementi patrimoniali, salva la prova contraria documentale del contribuente circa l'esistenza e la disponibilità di redditi esenti o assoggettati a ritenuta, prova che deve essere idonea a dimostrare anche entità e durata del possesso delle somme, così da rendere plausibile che esse abbiano coperto le spese contestate. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; primo, quarto, quinto e sesto comma
consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali; la prova contraria del contribuente deve essere documentale e deve rendere credibile che redditi esenti o soggetti a ritenuta abbiano effettivamente coperto le spese contestate, indicando entità e durata del possesso di tali redditi.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la riunione dei ricorsi connessi è un potere ordinatorio del giudice tributario, funzionale all'economia processuale, la cui omessa attivazione non è causa di nullità né vizio di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a rivalutare il merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà sollecitava una diversa ricostruzione del fatto.
D.M. 10 settembre 1992
richiamato dal ricorrente per contestare gli indici di capacità contributiva; la Corte non ne fa una autonoma applicazione, ritenendo la censura sostanzialmente diretta al riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo ai fini dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto accertate dai giudici di merito.
- La mancata riunione di procedimenti o impugnazioni connesse non integra di per sé un vizio processuale deducibile come omessa pronuncia, quando la riunione è rimessa al potere ordinatorio del giudice e non è assistita da sanzione di nullità.
- Nell'accertamento sintetico del reddito, l'Amministrazione può fondarsi su beni, servizi e spese sintomatiche di capacità contributiva, ma il contribuente può superare la presunzione solo mediante prova contraria documentale specifica, idonea a dimostrare la reale disponibilità di redditi diversi e la loro effettiva riferibilità alle spese contestate.
- La prova contraria all'accertamento sintetico non si esaurisce nella mera allegazione dell'esistenza di ulteriori redditi, ma richiede elementi oggettivi su entità e durata del possesso, tali da rendere plausibile la copertura delle spese da parte di quelle risorse.
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