Cassazione Civile, Ordinanza n. 39516/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori imposte Irpef e relative sanzioni per l'anno d'imposta 2004. Il contribuente impugnava l'atto davanti alla CTP, che accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la pretesa perché il conto corrente esaminato era cointestato anche alla moglie. In appello la CTR confermava la decisione ritenendo che, in presenza di conto cointestato con il coniuge, la presunzione di maggior reddito dovesse operare solo sulla metà delle somme transitanti sul conto. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva indebitamente limitato l'efficacia della presunzione legale di redditività delle movimentazioni bancarie alla sola metà delle somme presenti sul conto cointestato. Il contribuente resisteva con controricorso. La ricorrente contestava anche l'eccezione di inammissibilità per asserita doppia conforme, eccezione respinta dalla Corte perché il motivo era di violazione di legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, affermando che la CTR aveva erroneamente ridotto senza base normativa la portata della presunzione legale prevista dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per il solo fatto che il conto fosse cointestato con la moglie. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento su presunzioni tratte dai movimenti bancari; la presunzione legale può essere vinta solo con prova analitica della riferibilità delle singole movimentazioni a operazioni non imponibili o già contabilizzate.
È richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova: spetta al contribuente fornire la prova liberatoria sulle movimentazioni contestate.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
La Corte esclude l'inammissibilità del ricorso per doppia conforme poiché viene dedotto un vizio di violazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
La giurisprudenza richiamata lo interpreta in modo analogo all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, consentendo l'utilizzo dei movimenti dei conti correnti, anche cointestati a terzi, nell'accertamento fiscale.
Massime di principio
- La presunzione legale di redditività delle movimentazioni bancarie opera anche quando il conto sia cointestato con un terzo, compreso il coniuge, e non è automaticamente ridotta alla metà delle somme transitate.
- Per vincere la presunzione derivante dalle indagini bancarie il contribuente deve offrire una prova liberatoria analitica, riferita a ciascun singolo versamento o prelievo, dimostrando la non imponibilità delle operazioni o la loro già avvenuta considerazione in dichiarazione.
- Il mero richiamo alla contitolarità del conto o alla commistione tra spese familiari e attività economica non è sufficiente ad escludere l'accertamento presuntivo, occorrendo una dimostrazione specifica dell'estraneità delle singole movimentazioni ai fatti imponibili.
- Le indagini bancarie possono essere svolte anche su conti intestati a terzi, quando vi sia un collegamento con il reddito del contribuente; la cointestazione con il coniuge costituisce, di per sé, un indice di connessione rilevante ai fini dell'accertamento.
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