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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26371/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rilevato che contro il provvedimento che rigetta la richiesta di revoca del sequestro preventivo non è proponibile ricorso immediato per cassazione, ma appello ex art. 322-bis c.p.p. Ha quindi riqualificato l'impugnazione come appello e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma competente per l'ulteriore corso. Non ha esaminato nel merito i motivi dedotti.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo creditore)

La controversia

Il terzo creditore pignoratizio di buona fede ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di dissequestro di una porzione di immobile sito in Stintino, sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell'imputato di un delitto tributario. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 322-ter c.p., sostenendo che il sequestro per equivalente può colpire solo beni nella effettiva disponibilità dell'indagato e non beni già gravati da vincoli incompatibili, come il pignoramento trascritto anteriormente; ha inoltre evidenziato che il credito era anteriore al sequestro e del tutto estraneo ai fatti di reato. Dall'altro lato, ha denunciato vizio di motivazione ex art. 125, comma 3, c.p.p., lamentando che il provvedimento non si confrontasse con le ragioni dell'istanza e richiamasse giurisprudenza non pertinente. La Procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 316-bis c.p.

    indicato come reato per il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

  • art. 322-ter c.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la confisca/sequestro per equivalente possa colpire solo beni nella disponibilità dell'imputato

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    evocato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 322-bis c.p.p.

    ritenuto il mezzo di impugnazione corretto avverso il rigetto della revoca del sequestro preventivo; il ricorso è stato riqualificato in appello

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    richiamato dal giudice di merito, in combinato disposto con l'art. 55 del d.lgs. 159/2011, per escludere l'iniziabilità o la prosecuzione di azioni esecutive civili in pendenza del sequestro penale funzionale alla confisca

  • art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato per affermare che, in presenza di sequestro penale funzionale alla confisca, le azioni esecutive civili non possono essere iniziate o proseguite e che la tutela dei terzi di buona fede avviene in sede esecutiva

  • art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011

    indicata come base della tutela del terzo di buona fede in sede esecutiva

  • art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato nuovamente quale norma che disciplina la tutela dei terzi e il rapporto tra sequestro e azioni esecutive

Massime di principio

  • Contro il provvedimento che respinge la richiesta di revoca o di dissequestro di un sequestro preventivo non è esperibile il ricorso immediato per cassazione, dovendo essere utilizzato l'appello cautelare reale previsto dall'art. 322-bis c.p.p.
  • Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo non corretto ma il contenuto dell'atto è riconducibile al rimedio previsto dalla legge, la Corte può riqualificarla nel mezzo appropriato e trasmettere gli atti al giudice competente, senza esaminare il merito dei motivi.
  • La questione relativa alla opponibilità di vincoli anteriori e alla posizione del terzo creditore rispetto al sequestro finalizzato alla confisca non viene affrontata nel merito se l'impugnazione è inammissibile come ricorso e va invece trattata dal giudice dell'impugnazione corretto.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniSottrazione fraudolenta al pagamento
RamiProcesso penaleReati contro la PAReati tributari
IstitutiConfisca

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