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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26279/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato ascritto. Dal testo emerge che le censure erano limitate al trattamento sanzionatorio: contestazione della valutazione delle attenuanti generiche, del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e della determinazione della pena. La Corte rileva che il ricorso non si confronta con i limiti del sindacato di legittimità su tali punti e non deduce vizi riconducibili ad arbitrio o illogicità manifesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio, osservando che la motivazione sul punto può essere anche implicita o sintetica e che il giudizio di comparazione ex art. 133 c.p. è censurabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico, evenienza esclusa nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti per il giudizio di comparazione tra circostanze sono richiamati come parametro del controllo di legittimità; la censura è ammissibile solo se la decisione sia arbitraria o manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti generiche, giudizio di comparazione tra circostanze e dosimetria della pena, la motivazione del giudice può essere anche implicita o espressa in forma sintetica, purché consenta di comprendere gli elementi ritenuti decisivi.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sul trattamento sanzionatorio è molto limitato: è consentito solo in presenza di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, non per una semplice diversa valutazione degli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.
  • Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi allegati dalla parte a favore dell'imputato, essendo sufficiente che consideri quelli ritenuti rilevanti o decisivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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