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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26283/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento, rilevando che i motivi dedotti non rientravano nei limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata adottata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza del GIP del Tribunale di Taranto emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Dal testo emerge solo che il ricorso conteneva censure ritenute non deducibili nel giudizio di legittimità, perché non riconducibili ai motivi tassativi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è stata emessa all'esito di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo motivi specifici relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata con il rito semplificato previsto per tali ipotesi.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità segue la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso di specie in euro 4.000.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali limiti è inammissibile.
  • Le censure contro il patteggiamento devono investire specificamente la volontà dell'imputato, la corrispondenza tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi diversi non sono deducibili.
  • All'inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, la cui quantificazione è rimessa alla Corte in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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