Cassazione Penale, Ordinanza n. 26283/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento, rilevando che i motivi dedotti non rientravano nei limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata adottata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza del GIP del Tribunale di Taranto emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Dal testo emerge solo che il ricorso conteneva censure ritenute non deducibili nel giudizio di legittimità, perché non riconducibili ai motivi tassativi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è stata emessa all'esito di patteggiamento.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo motivi specifici relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata con il rito semplificato previsto per tali ipotesi.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità segue la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso di specie in euro 4.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali limiti è inammissibile.
- Le censure contro il patteggiamento devono investire specificamente la volontà dell'imputato, la corrispondenza tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi diversi non sono deducibili.
- All'inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, la cui quantificazione è rimessa alla Corte in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26278/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26279/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26280/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26281/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26282/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26284/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →