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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26282/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza di merito resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la loro responsabilità per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Nei ricorsi venivano in sostanza contestate la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che le censure miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'apprezzamento del fatto, profili riservati al giudice di merito. Quanto al merito, la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato sull'illecita detenzione della droga e sull'esclusione della destinazione al consumo personale, valorizzando sia il dato ponderale e qualitativo della sostanza, con principio attivo pari al 63,80%, sia la condotta degli imputati che, intercettati dai Carabinieri, tentarono di disfarsi rapidamente dell'involucro contenente la droga. Inoltre, il motivo sul trattamento sanzionatorio era ritenuto generico, non indicando specifiche ragioni di censura rispetto alla valutazione di merito compiuta ai sensi dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena è affidata a una valutazione di merito sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione le censure che mirano a una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, quando la sentenza di merito abbia fornito motivazione congrua, coerente e immune da manifesta illogicità.
  • La destinazione a uso personale della sostanza stupefacente può essere esclusa dal giudice di merito sulla base di elementi oggettivi quali il dato ponderale, la qualità/purezza del principio attivo e la condotta posta in essere dall'agente al momento del controllo.
  • Il giudizio sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha applicato i criteri dell'art. 133 c.p. con motivazione adeguata; il ricorrente deve indicare specifiche censure e non limitarsi ad affermazioni generiche.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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